Puo mandarci via?

Inviata da Mariana. 3 nov 2017 Contratti

Salve! Sono in affitto da 4 mesi e ho un contratto di 3 più 2 ! Nel contratto c'è scritto che oltre me possono vivere i miei familiari ma la proprietaria ci manda via perché con me sono venuti a vivere la mia cognata, cognato e 2 bambini ! E hanno preso la rezidenza. Ha il diritto di mandarci via per questo?

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Egregia Signora,
il Suo quesito pone un problema di interpretazione del contratto. Ritengo necessario leggere innanzitutto cosa prevede esattamente la clausola contrattuale, per capire se la parola "familiari" può intendersi ed interpretarsi, secondo buona fede, in una maniera così estesa da comprendere anche cognati e figli dei cognati. Personalmente - mi spiace doverlo anticipare - ho qualche perplessità al riguardo. Occorre inoltre capire il contesto in cui avete trattato il contratto, il comportamento anteriore e successivo alla sua stipula.
Cordiali saluti
Avv.Andrea Gasperoni

Studio legale Andrea Gasperoni Avvocato a Cesena

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Non devi preoccuparti, la locatrice non può mandarti via. La clausola che vieta al conduttore di ospitare qualcuno è vietata e a nulla rileva che i parenti hanno anche fissato in loco la residenza. Solo se il divieto attiene un “sovraffollamento” allora potrebbe essere giustificato.
Comunque di seguito riporto alcune precisazioni sul contratto da te sottoscritto.

Dopo i primi 3 anni:

proprietario e inquilino possono decidere di rinnovare il contratto per altri tre anni, stabilendo o meno nuove condizioni;
se le parti non danno alcuna comunicazione, il contratto è prorogato di diritto per due anni alle stesse condizioni.

Dopo i 2 anni di proroga, proprietario e inquilino possono decidere di:

comunicare la volontà di rinnovare il contratto con nuove condizioni;
rinunciare al rinnovo del contratto, comunicandolo all’altra parte almeno 6 mesi prima della scadenza;
non dare alcuna comunicazione, prorogando così tacitamente il contratto alle stesse condizioni.

DISDETTA CONTRATTO AFFITTO 3+2

L’inquilino può dare disdetta al contratto di affitto 3+2 “qualora ricorrano gravi motivi” (art.3, comma 6, Legge n.431/98), comunicandolo 6 mesi prima al proprietario tramite lettera raccomandata.

Diversa è invece la questione se è il proprietario a voler terminare il contratto. Egli infatti può recedere dal contratto solo alla scadenza dei primi 3 anni, e per motivi previsti dall’art.3, comma 1 della Legge n.431/1998, tra cui:

per sottoporre l’immobile ad opere;
per trasferirsi a vivere nell’immobile, o cederlo ai propri familiari;
per metterlo in vendita.

S.L.I. Servizi Legali Integrati Avvocato a Napoli

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Gentile signora Mariana,alla luce delle clausole contrattuali ritengo ingiustificata la pretesa della proprietaria.CordialmenteAvv.AlfredoGuarinoNapoli

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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