Proprietario affitta in nero e ora vuole sbatterci fuori casa.Posso denunciarlo?

Inviata da Davide. 18 dic 2015

Buongiorno,

da 8 anni i miei genitori hanno affittato una casa in montagna da una signora che non ha mai voluto registrare il contratto di locazione.

I miei non hanno mai fatto problemi perchè volevano affittare la casetta che piaceva e non avevano scelta.

Per farla breve, ora di punto in bianco vuole che liberiamo la casa. Senza preavviso e dopo che mio padre le ha praticamente rimesso la casa a nuovo con lavori di manutenzione, portando di comune accordo tra le altre cose, mobili e stufa nuova, facendo però noi tutti i lavori.

Abbiamo anche scoperto che hanno un doppione delle chiavi di casa (ci dissero che era andata persa) e abbiamo saputo da vicini che l'altro giorno sono entrati (la signora e il figlio) in casa perchè sono stati visti.

Ora quello che vorrei sapere è, posso denunciare la signora per non aver mai fatto il contratto ed ottenere la stipula di contratto regolare?
Poi, non è questa violazione di domicilio? Senza contratto, sono comunque passibili di denuncia?
Si può accedere al al patrocinio a spese dello Stato.visto che i miei vivono con una misera pensione?

Vi ringrazio anticipatamente e spero qualcuno possa aiutarmi per sapere come difenderci da soprusi di queste persone.
Un cordiale saluto

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Buonasera Signor Davide.
Le consiglio di recarsi al più presto possibile all'Agenzia delle Entrate e riferire che intende registrare il contratto di locazione (che prima non era registrato).
In questo modo la proprietaria di casa non potrà mandarvi via, se non alla scadenza del contratto e/o in caso di mancato pagamento dei canoni di locazione.
Inoltre la proprietaria non è autorizzata a entrare nella casa di montagna senza consenso e preavviso (per questo può denunciarla per violazione di domicilio).
Infine, le segnalo che in caso necessiti di un legale per intentare o costituirsi in una causa è possibile usufruire del patrocinio gratuito (a spese dello stato) se il reddito della famiglia è inferiore ad €. 11.528,41. In ogni caso, l’eventuale denuncia può essere sporta senza assistenza legale, mentre le vicende stragiudiziali non sono “coperte” da gratuito patrocinio.
Resto a disposizione per ogni ulteriore necessità e/o chiarimento ed invio distinti saluti.
Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba

Anonimo-155490 Avvocato a Brescia

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Salve signor Davide,
i suoi genitori in qualità di conduttori possono provvedere a denunciare la sussistenza del rapporto locatizio, stipulato in forma verbale e non registrato, all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 3 commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, ottenendo pertanto la registrazione del contratto e la regolarizzazione del rapporto, con un canone di locazione pari al triplo della relativa rendita catastale dell'immobile.
Tuttavia rilevo come questo non sia altro che un adempimento di tipo fiscale/tributario, pertanto un proprietaria potrà comunque attivare la procedura di risoluzione del contratto prevista legalmente.
In merito alla denunzia per violazione di domicilio, può ovviamente procedervi dopo aver regolarizzato il contratto, recandosi presso una stazione di carabinieri del posto.
Cordiali saluti
Avv. Misuraca
Modena

STUDIO AVV. LAVINIA MISURACA Avvocato a Modena

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Gentilissimo Davide,

La collega Ligrani che mi ha preceduto ha già ben risposto al Suo quesito.

Aggiungo soltanto che, al fine di valutare se i Suoi genitori hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato il loro reddito (cumulato) relativo all'anno 2014 non dovrà superare l'importo di euro 11.528,41. Se vi sono altri componenti nel nucleo familiare dei Suoi genitori, occorrerà considerare il reddito degli altri eventuali componenti.

Naturalmente sarà necessario che, in sede processuale, i Suoi genitori provino (anche con testimoni) l'intervenuta corresponsione di canoni di locazione al nero.

A disposizione per assistenza.

Cordialmente,

Avv.Silvia Parrini (FORO DI PISA)

Avv. Silvia Parrini Avvocato a Cascina

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Ad integrazione di quanto già scritto: consiglio di cambiare quanto prima la serratura. I Suoi genitori sono detentori dell'immobile concesso loro in locazione.
Cordialmente.

Avv.Silvia Parrini (FORO DI PISA)

Avv. Silvia Parrini Avvocato a Cascina

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gentile Davide,
ex lege 23/2011 ha la possibilità di denunciare i proprietari della casa all’Agenzia delle Entrate ottenendo, così, l’automatica conversione del contratto in nero in un vincolo di durata per 4 anni, rinnovabile per altri quattro alla scadenza, con un canone pari al triplo della rendita catastale.Il padrone di casa non avendo registrato e dichiarato al Fisco il contratto, dovrà, per legge, accettare l’importo più basso stabilito dalla legge.
Per ciò che concerne la circostanza che il proprietario sia entrato in casa in vostra assenza, appare chiaro che, pur in assenza di un regolare contratto che regoli le visite del padrone di casa, il locatore non può introdursi nell’appartamento quando il conduttore non c’è, ovvero senza idoneo preavviso e senza il suo consenso, in caso contrario commetterà reato di violazione di domicilio.
L'accesso al gratuito patrocinio, prevede dei limiti di reddito familiare non superiore a €. 11.528,41.
avv. marina ligrani

Avv. Matrimonialista MARINA LIGRANI Avvocato a Potenza

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Per ottenere la riconsegna dell'immobile il proprietario dovrà rivolgesri al giudice. In quella sede aavrete la possibilità di difendervi proponendo diverse argomentazioni che, in questa sede, non è possibile esporre sinteticamente. In ogni caso, potrete anche contestare il pagamento in nero dei canoni, sarà però necessario provare i pagamenti stessi (con testimoni)
Cordiali saluti
Avv. Marco Rigoni

Studio Avvocato Marco Rigoni Avvocato a Brescia

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