Procedura per il divorzio consensuale senza avvocato

Inviata da Antonia. 23 feb 2015 Divorzio

Buondì, una domanda: mi hanno detto che si può avviare la procedura per il divorzio consensuale senza avvocato. A me sembra strano, ma vorrei sapere se è vero.

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Buongiorno , a seguito della riforma in materia è stato previsto la possibilità per le parti di rivolgersi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza dei coniugi , in caso di assenza di figli minori o comunque se non vi siano statuizioni in materia di mantenimento . data comunque l'importanza del rapporto personale e gli effetti futuri, le consiglio comunque di chiedere consiglio ad un legale, perchè ciò che lei sottoscriverà in quella sede, anche davanti all'organo comunale, ha effetti determinanti per il suo futuro, implicando anche rinunce a eventuali diritti futuri nei confronti dell'ex coniuge.

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Gentilissima Antonia,
si, e' vero a patto che non vi siano figli minori o portatori di handicap o figli maggiorenni non indipendenti economicamente e non siano contemplate disposizioni patrimoniali.
Data la delicatezza della questione, Le consiglierei di rivolgersi ad un Avvocato, anche semplicemente per una mera consulenza, al fine di scongiurare il pregiudizio di eventuali Suoi diritti.
A Sua disposizione per qualsiasi necessita'.
Cordialmente.
Avv.Silvia Parrini (FORO DI PISA)

Avv. Silvia Parrini Avvocato a Cascina

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Gentile sig.ra Antonia
da pochi mesi esiste una nuova procedura ovvero: separazione congiunta o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), innanzi l'ufficiale dello stato civile, che si definisce deflativa del procedimento.
In questo caso, con l'accordo del suo ex marito, non ha bisogno di rivolgersi ad un Giudice per procedere al divorzio consensuale o alla separazione, ma si può recare presso il comune di residenza e, con l'assistenza facoltativa di un 'avvocato, dice la legge, esprimere insieme al suo ex coniuge la volnta di divorziare o anche separarsi.
Però le condizioni per poter accedere a questo istituto sono stringenti e tassative,
Se ci sono figli minori, portatori di Handicap ( minori o maggiorenni), o maggiorenni non economicamente autosufficienti e vengono definite disposizioni patrimoniali tra le parti, non si può accedere all'istituto. Ma in tal caso si può ricorrere alla negoziazione assistita, con l'ausilio e l'assistenza di un legale, senza però andare davanti al Giudice. Personalmente le consiglio sempre l'assistenza e la consulenza di un legale, per comprendere come funzionano gli istituti e decidere a quali accedere.
Mi può contattare per un parere e poi decidere. Avv. Raffaella Scarinci
Cordiali saluti

Avv. Scarinci Raffaella Avvocato a Notaresco

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Buongiorno Sig.ra Antonia, l'assistenza di un legale è ora necessaria, ma con Le novità introdotte in materia non è più indispensabile recarsi in tribunale per lo scioglimento del matrimonio laddove le parti siano in accordo sulle condizioni. Spero di esserle stata utile. Cordiali saluti, Avv. Orselli

Studio Legale Avvocato Elisa Orselli Avvocato a Pisa

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SI è vero, ai sensi della Legge n.134/2014, i coniugi che non hanno figli e non devono procedere a disposizioni patrimoniali possono chiedere al Sindaco come Ufficiale di Stato civile di procedere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il sindaco ricevuta la richiesta rinvia i coniugi a 30 giorni per un periodo di riflessione se si ripresentano procede al divorzio.

Avvocato Cristina Di Donfrancesco Avvocato a Urbino

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Si è vero, anche se sfortunatamente si tratta di un procedimento cui è possibile accedere per legge (L. 162/2014) con non poche limitazioni: i coniugi possono infatti divorziare consensualmante rendendo separate dichiarazioni innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile. Tale modalità è però preclusa in presenza di figli minorenni, incapaci o portatori di handicap gravi ovvero non autosufficienti economicamente. Inoltre con esso non possono essere conclusi «patti di trasferimento patrimoniale» (art. 12, comma 3 della legge citata). Soprattutto questa ultima disposizione attenua l'utilità concreta di questo nuovo istituto, dal momento che, come ha precisato lo stesso Consiglio Nazione Forense, per "patti di trasferimento patrimoniale" devono intendersi non solo i trasferimenti di immobili, ma anche qualunque altra ipotesi di trasferimento da un coniuge all'altro di ricchezza: ciò significa che se, come sovente accade, i coniugi volessero prevedere un assegno a titolo di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, non potranno farlo attraverso questa procedura e dovranno necessariamente rivolgersi ad un avvocato per accedere al divorzio tramite procedura tradizionale e/o "negoziazione assistita" (quest'ultima è un altro tipo di procedimento innovativo introdotto dalla L. 162/2014 che postula però pur sempre l'intervento di un avvocato). Se necessita di assistenza o altre informazioni, mi contatti pure tramite il portale.
Con i migliori saluti. Avv. Riccardo Galli di Piacenza

Avv. Riccardo Galli Avvocato a Piacenza

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Gentile Signora, una delle risposte dei Colelghi, dove indica l'Ufficiale dello Stato civile, in assenza di figli minori come organo competente a ricevere le domande di divorzio congiunto è corretta.
In presenza di figli minorenni le parti, sempre d'accordo, e previa stesura tramite avvocato delle condizioni relative all'affidamento ed al mantenimento, dovranno ottenere il parere positivo della Procura della Repubblica prima di procedere

Avv. Antonio Cesarini Avvocato a Bergamo

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buongiorno, purtroppo le hanno detto una inesattezza. ciò era possibile fino a un po' di tempo fa ma adesso è necessario il patrocinio dell'avvocato. distinti saluti

Avvocato Rossella Mozzillo Avvocato a Grosseto

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Buongiorno
Si è possibile.
Tuttavia devono essere presenti alcune condizioni essenziali quali ad esempio l'assenza di figli minori.
Ci contatti pure se desidera maggiori informazioni.
Cordiali saluti
Avv Annamaria Vizzolesi

Studio Legale Vizzolesi Avvocato a Collecchio

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