Ecco il mio problema. Mio cognato, disoccupato ha, solo lui, la residenza con i suoi genitori. Dopo la morte del padre ci sono stati litigi tra fratelli per la mamma, fortemente malata e bisognosa di assistenza. Lui se n'è andato e non vuole più saperne nulla. Gli altri fratelli hanno lasciato l'accudimento della mamma a mia moglie, con la scusa della "figlia femmina". Noi abbiamo due figli piccoli, abitiamo a circa 10 km dalla suocera e per mancanza di spazio non possiamo portarla a casa nostra. Quindi: tramite la legge, si può richiamare il figlio che ha la residenza con la mamma? A questo punto penso che sia solo per aver in eredità l'appartamento dato in asssegnazione ai genitori. Grazie
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Buona sera, data la situazione descritta, ritengo una possibile soluzione la richiesta al Tribunale di nomina di una amministratore di sostegno.
Le soluzioni ci sono ma possono essere svariate. Nella questione che lei ha sottoposto entrano in gioco vari aspetti e le soluzioni possono essere molteplici. Impossibile darle una risposta esaustiva in questa sede, data la delicatezza della vicenda.
Avv. Anceschi Alessio
Circa il quesito proposto ed il contesto della situazione prospettata (in mancanza di accordo tra le parti) potrebbe essere attivata la procedura dell'amministrazione di sostegno - presso il Tribunale del luogo di residenza della persona oggetto di tutela ed assistenza- demandata al Giudice Tutelare che , attraverso un esame complessivo designa la persona tra quelle indicate per legge (figli, persona convivente, etc) che deve render conto della gestione patrimoniale.
Distinti saluti Avv. Felice Bruni - Catanzaro
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Circa la situazione descritta e considerati i diversi soggetti coinvolti, in mancanza di accordo tra le parti, potrebbe essere attivato presso il Tribunale civile del luogo di residenza della persona interessata il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno da parte del Gidice Tutelare; ciò comporterebbe il necessario coinvolgimento di tutti e correlata individuazione della figura per legge descritta secondo le opportune valutazioni attraverso il disposto dell'articolo 408 del codice civile.
Distinti saluti
Avv. Felice Bruni - Catanzaro
Tutti i figli sono tenuti, proporzionalmente alle loro sostanze, ad occuparsi del genitore.
In caso contrario è possibile ricorrere in tribunale per ottenere l'obbligo
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