Problema con il secondo nome

Inviata da Elisa. 13 mag 2020

Buongiorno,
Ho un problema con il 2°nome, che non appare nel mio attuale codice fiscale, ma che nel 1990 era presente...per cui l'atto notarile di acquisto casa dei miei( della quale sono proprietaria) risulta con il vecchio.. Oggi nei miei attuali documenti CA,Patente, codice fiscale, il secondo nome nn compare; il problema è che sto vendendo la casa dei miei, e non vorrei avere problemi per questo. e, se c'è soluzione.
Elisa

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Salve.
Direi che il problema non è tanto immediato ma potrebbe presentarsi all'atto di andare in pensione. Per questo dovrei esaminare l'estratto dell'atto di nascita per controllare cosa effettivamente compaia in quella circostanza.

EsseGi Legal Avvocato a San Vito al Tagliamento

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Gentile Signora Elisa
Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, all'art. 36, stabilisce che chi ha avuto attribuito alla nascita, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro, può dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l'esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o, all'uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe. La sottoscrizione della dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica, a mezzo posta o via fax. La dichiarazione medesima è annotata senza altre formalità nell'atto di nascita ed è comunicata ai sensi dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
A sua volta, l'art. 6 della predetta legge n. 1228 del 1954 stabilisce che gli ufficiali dello stato civile devono comunicare il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni all'ufficio d'anagrafe del comune di residenza cui gli atti e le annotazioni si riferiscono.
Infine, il D. M 23 dicembre 1976, n. 345, all'art. 2, stabilisce che il numero di codice fiscale delle persone fisiche è costituito da una espressione alfanumerica di sedici carattere. I primi quindici caratteri sono indicativi dei "dati anagrafici".
Qualora avesse necessità di ulteriori chiarimenti, La invito a contattarmi.
Un cordiale saluto.
Avv. Raffaella Nocera

Anonimo-178584 Avvocato a Arzano

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Buonasera Sig.ra,
la normativa che regola il doppio nome è contenuta nell'art. 35 del DPR 396/200, modificato dalla Legge 219/2012.
Sicuramente Lei ha il doppio nome separati da una virgola.
A seguito della modifica del 2012, a differenza di quanto avveniva prima, in presenza di una virgola tra i nomi, solo il primo deve comparire nei documenti ufficiali.
Il nome collocato dopo la virgola, invece, non comparirà mai nei documenti ufficiali, ma potrà comunque essere utilizzato.
Detto ciò, non si preoccupi!

Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente.
Avv. Fabio Casaburo

Studio Legale Casaburo Avv. Fabio Casaburo Avvocato a Torino

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