Prima mi chiede di fare 90 sfumature di grigio poi mi denuncia
Inviata da Artemisia. 4 giu 2015
Lei prima mi ha chiesto di avere rapporti come in "90 sfumature di grigio"...e ora mi ritrovo con una bella denuncia per violenza sessuale. Era solo la seconda volta che uscivamo, non potevo sapere fosse così pazza. Cosa fare? Come dimostrare la realtà? Non è solo la mia parola contro la sua? Purtroppo non ho prove delle sue richieste, in quanto me ne parlò solo di persona...sono allibito, ho paura e non so come comportarmi.
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La Sua paura è pienamente giustificata, giacché, in una eventuale sede processuale, la signora deporrebbe in veste di testimone che s’impegna a dire la verità, cosicché, di base, verrebbe ad avere una veste formale superiore alla Sua, che deponendo come imputato, può certo legittimamente mentire, ma per ciò stesso finisce con l’avere strutturalmente una credibilità minore.
Ad ogni buon conto, come spesso avviene nei casi di accuse di violenze sessuali a parti e parole singolarmente contrapposte, la partita si gioca ampiamente a livello di concretezza processuale, sia per quanto attiene il profilo della credibilità oggettiva del fatto e dell’insieme delle circostanze che l’accompagnano, sia circa la credibilità dei soggetti, così come gli stessi si posturano davanti al Giudice e, dunque, circa l’effetto che producono sullo stesso.
Naturalmente, un certo peso l’avrà anche il vissuto dei protagonisti, così come ricostruibile processualmente, cosicché è opportuno cominciare fin da subito, magari mediate apposite indagini difensive, a raccogliere e documentare elementi utili in questo senso (per esempio, quando Lei dice: «… non potevo sapere che fosse così pazza.», fa un’affermazione esclusivamente figlia della frustrazione o sa qualcosa di concreto in merito?).
L'argomento, di estrema delicatezza, impone che Lei si rivolga immediatamente ad un avvocato penalista, che tratta la relativa materia. In un procedimento penale di tal fatta, la versione fornita dalla pretesa vittima ha un peso decisamente rilevante, tanto più laddove la medesima trovi possibile riscontro in lesioni, oggetto di refertazione. Il tema centrale è il consenso prestato dalla persona offesa all'atto sessuale estremo. La giurisprudenza di legittimità ha, da tempo, chiarito che il consenso dell’avente diritto per avere effetto scriminante deve essere in correlazione cronologica con il compimento del fatto tipizzato come illecito, per cui per quanto attiene agli atti sessuali, tale consenso deve permanere durante lo svolgimento dell’attività sessuale, la quale si caratterizza nella sua liceità proprio per la presenza costante del consenso, espresso e/o presunto tra le parti, o comunque per la non manifestazione del dissenso agli specifici atti posti in essere da uno dei due partner. In particolare, è stato affermato che in relazione a certe pratiche estreme, per escludere l’antigiuridicità della condotta lesiva, non basta il consenso del partner espresso nel momento iniziale della condotta, per cui la scriminante non può essere invocata se l’avente diritto manifesta, esplicitamente o mediante comportamenti univoci, di non essere più consenziente al protrarsi dell’azione alla quale aveva inizialmente aderito, per un ripensamento od una non condivisione sulle modalità di consumazione dell’amplesso.
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La questione che lei propone necessita di un approfondimento ulteriore, non avendo fornito molti elementi per una corretta valutazione data la particolarità e delicatezza della circostanza in cui si trova.
Se vuole può contattarmi per chiarire la sua situazione attraverso la valutazione di altri elementi che vorrà fornirmi.
A presto
avv. Marina Ligrani
Signor Antonio
la sua situazione è meno rara di quanto immagina. Tuttavia vista la delicatezza del tema sarebbe meglio discuterne in privato.
Occorrerebbe verificare molti elementi.
Il fatto che lei dica di esser stato querelato, è perché glielo ha detto la donna oppure perché ha ricevuto un qualche atto formale da parte dall'Autorità inquirente?