Buongiorno,
io non sono mai stato sposato ma ho avuto dalla mia ex compagna una figlia di nove anni che vive da sempre con me. La madre non vive con noi da circa sette anni e non ha mai provveduto al mantenimento della figlia se non per quei pochi giorni che stava con lei.
La mia domanda è questa: posso chiedere alla madre di mia figlia gli alimenti arretrati e le spese straordinarie da me documentate, senza che vi sia stata una sentenza di un giudice che la obbligava a versarmi mensilmente una cifra pattuita?
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Buonasera Christian.
Entrambi i genitori naturali – non diversamente da quelli legittimi – sono coobbligati solidali nei confronti del figlio per tutto quanto gli è dovuto per il suo mantenimento; pertanto il genitore naturale convivente con il figlio, che abbia prestato l’intero mantenimento, ha diritto di regresso nei confronti dell’altro genitore sulla scorta delle regole dettate dall’art. 1299 cod. civ. nei rapporti fra condebitori solidali.
Detto diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato è esercitabile dal momento del riconoscimento o della sentenza di accertamento della filiazione e da quel momento decorre il termine ordinario di prescrizione del diritto pari a 10 anni.
Il detto termine prescrizionale è quello ordinario stabilito dall’art. 2946 c.c., pari a dieci anni (quello quinquennale si applica, invece, al credito per il pagamento dell’assegno mensile di mantenimento).
Detto ciò, Le consiglio di inoltrare formale richiesta alla Sua ex convivente, personalmente o per il tramite di un legale di Sua fiducia, attendere un eventuale riscontro e poi valutare l'opportunità di agire in giudizio, non solo per chiedere il rimborso del 50% delle spese che ha sostenuto, ma anche un eventuale mantenimento per la bambina.
Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o necessità ed invio distinti saluti.
Per il passato si può valutare di introdurre causa civile, ovvero chiedere che il Tribunale, in sede di regolamentazione per il futuro, preveda un quid anche per il passato
Resto a disposizione
No! Purtroppo questa è una domanda ricorrente, se, come mi pare che lei intenda avere un contributo al mantenimento della minore che vive con lei. Si attivi quindi il prima possibile per avere con un legale di sua fiducia un provvedimento camerale dal Tribunale Ordinario competente sia in punto contributo sia in ordine quota spettante di spese straordinarie
Saluti
Avv paola Monticelli
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Egregio Sig. Christian,
in mancanza di un accordo con la madre di Sua figlia, è necessario adire la competente autorità giudiziaria affinché emetta i provvedimenti relativi al mantenimento della minore.
Il mio studio è a sua disposizione per assistenza e consulenza.
Cordiali saluti.
Avv. Lucilla Navarra
Egr. Crhistian
no, non può parlare di alimenti e di "arretrati" sicuramente comunque è possibile valutare azioni sia in sede civile che penale per tutelare lei e la sua bambina.