Posso non corrispondere all’agenzia immobiliare la propria parcella?

Inviata da Davide. 28 dic 2019

Io e mia moglie abbiamo deciso di acquistare casa, ci siamo rivolti ad una agenzia immobiliare, dopo aver visto un loro annuncio per un alloggio per noi interessante...dopo una lunga trattativa finalmente concordiamo il prezzo di acquisto...solo dopo la perizia da parte della banca scopro che nell’immobile vi era in irregolarità urbanistica non dichiarata al catasto, in quanto nel bagno era stato eliminato un tramezzo, un piccolo muretto presente nella planimetria a me fornite. L’agenzia tramite i proprietari si sono adoperati a ricostituirlo provvisoriamente in cartongesso. Questa mancanza di comunicazione nei miei confronti di tale discordanza urbanistica mi permette di non corrispondere la parcella dovuta all’agenzia? Vista la sentenza della cassazione del 16 luglio 2010 n 16623?

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Egr. Sig. Paolo
fatta salva l'analisi e lo studio della documentazione in Suo possesso, sulla base di quanto da Lei riferito, si evince la possibilità di non corrispondere la provvigione all'agenzia, attesa l'incompleta attività di mediazione svolta. Infatti, nell'attività di mediazione è compreso anche il dovere d'informazione, in favore del promissario acquirente, da parte dell'agenzia stessa. Invero, quest'ultima avrebbe dovuto attuare tutte le cautele e verifiche necessarie circa lo stato giuridico e/o urbanistico e/o catastale dell'immobile oggetto dell'affare, in modo da poterLa poi correttamente informare. Ne consegue che, anche nel caso che ci occupa troverebbero applicazione i principi assunti dalla Corte di Cassazione nella Sentenza da Lei citata. Aggiungo, però, che in materia ci sono numerose produzioni giurisprudenziali, anche più recenti, che meritano di essere vagliate attentamente.
Nella speranza di esserLe stata utile, colgo l'occasione per augurarLe buon anno.
Cordialmente,
Avv. Beatrice Capitanucci

Avv. Beatrice Capitanucci Avvocato a Assisi

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Salve, sulla base di quello che Lei riferisce, pur essendo presente un comportamento illegittimo da parte dell'agenzia immobiliare che dovrebbe rendere note al promissario acquirente tutte le irregolarità e gli aspetti pregiudizievoli dell'acquisto di un immobile, tuttavia non ritengo tale omissione determinante al punto da non corrispondere la provvigione. Fermo restando la necessità- a carico della parte che contesta- di dimostrare i fatti nel corso di un processo, l'omissione non pregiudica in maniera rilevante l'acquisto. Sarebbe stato differente se avessero sottaciuto per esempio l'abitabilità o la categoria catastale. Ad ogni buon conto conviene approfondire la vicenda quantomeno per valutare l'ipotesi di richiesta di risarcimento. A disposizione per chiarimenti. Cordiali saluti

Studio Legale C&P Legal Avvocato a Napoli

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Il mediatore immobiliare ha l’obbligo di verificare la corrispondenza e correttezza delle informazioni che pubblicizza, a tutela dei potenziali clienti. In capo allo stesso insiste una responsabilità in solido con il venditore per l’occultamento del vizio. Oltre a non pagare l’agenzia, in conclusione, potrebbe pretendere un risarcimento. Per la misura del risarcimento e l’accertamento della preventiva responsabilità, occorre un esame appropriato di tutta la documentazione. Avv. Giovanni Carbone

Studio Legale Avv. Giovanni Carbone Avvocato a Sanremo

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