Posso acquistare la seconda casa senza l'autorizzazione di mia moglie

Inviata da Francesco. 4 mar 2020

Buongiorno ,
Vorrei sapere se posso acquistare una seconda casa da intestare a me o a mia figlia senza l'autorizzazione di mia moglie.
Premetto che il conto da dove avverrà il pagamento della casa è cointestato.
Grazie . Saluti

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Buongiorno Francesco,
non ha specificato se il suo matrimonio è in regime patrimoniale di comunione o di separazione dei beni.
La distinzione rileva ai fini del suo acquisto.
Qualora il suo matrimonio sia regolato dalla separazione dei beni lei può decidere di acquistare autonomamente anche nel caso il denaro provenga da un conto corrente cointestato.
In linea di massima infatti il denaro su un contro corrente cointestato è di proprietà in parti uguali (50% e 50%) di lei e di sua moglie sempreché, in deroga a questa regola generale, sua moglie o lei stesso possa dimostrare che nonostante l’intestazione comune il denaro appartiene solo a uno dei due. È il caso ad esempio di una cointestazione congiunta ma in realtà il conto è alimentato solo dallo stipendio o dai proventi dell’attività lavorativa di uno dei due coniugi il quale pertanto potrà anche rivendicare la titolarità esclusiva della totalità del denaro (e sempreché risulti assolto il dovere di assistenza materiale).
Diversamente qualora il matrimonio sia regolato dal regime di comunione e decida di procedere autonomamente all'acquisto di una casa, senza che l'altro coniuge sia presente (o senza che sia a conoscenza dell’acquisto), la proprietà del bene viene acquistata automaticamente da entrambi. Se lei vuole evitare che sua moglie acquisti la proprietà può provare a concludere (sempreché vi sia accordo di sua moglie), prima dell'acquisto, una convenzione matrimoniale di separazione dei beni o di comunione convenzionale.
In alternativa per far si che la casa che lei intende acquistare rimanga di sua esclusiva proprietà personale pur in presenza del regime di comunione dovrebbe dimostrare che si tratta di un "bene personale", cioè una casa che lei acquista grazie ad esempio a denaro proveniente da una sua eredità oppure per effetto di una donazione. In questo caso davanti al notaio dovrebbe dichiarare che l’immobile è di uso strettamente personale, ( che è stato acquistato con denaro personale o scambiando beni personali), oppure che vuole destinarlo all'esercizio della professione (ma questo certo non può essere dichiarato per una casa ossia per un immobile che ha una destinazione ad uso abitativo sempreché non si dichiari di volerne cambiare la destinazione proprio per i fini professionali).
Tenga però presente che tale dichiarazione di esclusione dalla comunione legale, per essere efficace, dovrebbe essere confermata da sua moglie, che pertanto dovrà necessariamente essere presente all’atto e sottoscrivere che l'immobile viene escluso dalla comunione legale in danno della stessa. In ogni caso anche qualora la stessa acconsenta all’esclusione del bene potrebbe successivamente ripensarci e in caso di separazione impugnarla anche per vizi del consenso adducendo ad esempio che la predetta dichiarazione le sia stata ad esempio“strappata”.
In ogni caso eviterei l’intestazione alla figlia qualora la stessa sia minorenne perché deve passare attraverso l’approvazione del Giudice tutelare sia per l’acquisto sia per un eventuale successiva rivendita.
Cordialità
Avv. Anna Piroddi

STUDIO LEGALE Avv. Anna Piroddi Avvocato a Cascina

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Può senz'altro acquistare una seconda casa e tutto quant'altro ritenga opportuno.
Tenga presente, però, che se lei e sua moglie siete sposati in regime di separazione dei beni non dovrà fare nulla e potrà, pertanto, procedere tranquillamente all'acquisto dell'immobile a titolo personale oppure cointestandolo con sua figlia. Se, invece, il regime patrimoniale fosse quelle della comunione dei beni, la quota dell'immobile acquistato a titolo personale entrerà di diritto in comunione con sua moglie. La quota di sua figlia resterà però esclusa dalla comunione.
In tale ultima evenienza (comunione dei beni) le soluzioni sono due:
- può acquistare comunque a titolo personale se sua moglie dichiara innanzi al notaio di rinunciare alla comunione del nuovo immobile da acquistare;
- intestare per intero il nuovo immobile a sua figlia; in tal caso le consiglio di intestare a sua figlia solo la nuda proprietà riservando per sé l'usufrutto. L'usufrutto le consentirà di gestire l'immobile come meglio crede (come se fosse il proprietario) senza dover dare conto a sua figlia di come gestirà l'immobile. Potrà, pertanto, utilizzarlo personalmente, affittarlo, percepire personalmente i canoni di locazione, ecc., insomma, potrà fare tutto ciò che vuole.
In caso di comunione dei beni, le suggerisco, in ogni caso, di consultare un notaio che le saprà senz'altro suggerire la migliore soluzione nel caso specifico.
Cordialmente.
Avv. Antonello Guido - Foro di Catania

Avv. Antonello GUIDO - MATRIMONIALISTA DIVORZISTA, DIRITTO DI FAMIGLIA Avvocato a Catania

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E' possibile ma solo se lei è sposato in regime di separazione dei beni. Diversamente il bene rientra nella comunione legale.

Cordiali saluti,
Avv. Antonio Sirica

Sirica Legal | Studio Legale Avvocato a Savona

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