pignoramento not il 27/11/2017 con udienza 10/01/2018

Inviata da franco. 4 dic 2017 Pignoramento

buon giorno ho ricevuto un pignoramento da una banca per un debito nel c/c dove ricevo la pensione di 940.00 euro. con questa pensione devo pagare 500 euro a mia figlia di 9 anni per separazione consensuale con mia moglie ordinata dal giudice nel 2003 che pago regolarmente tutti i mesi, rimanendo con una pensione di 450 euro, fra l altro non ho più casa e sono ospite da mio cugino.vorrei sapere se possono toccare una parte o totalmente la mia pensone
grazie

Risposta inviata

A breve convalideremo la tua risposta e la pubblicheremo

C’è stato un errore

Per favore, provaci di nuovo più tardi.

Miglior risposta

possono toccare 1/5 della pensione ...................

Avvocato Di Lallo Avvocato a Vairano Scalo

1182 Risposte

684 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Preg.mo sig. Franco, l'’art. 13 del decreto legge n. 83/2015, entrato in vigore il 27 giugno scorso, ha introdotto importanti novità in tema di pignoramento di pensioni e stipendi, andando a modificare gli articoli 545 e 546 del codice di procedura civile.
Per quanto riguarda il pignoramento delle pensioni, fino all’ entrata in vigore del d.l. n. 83/2015, il creditore che, per soddisfare il proprio credito, avesse deciso di pignorare lo stipendio o la pensione con atto notificato direttamente al datore di lavoro o all’ente di previdenza, poteva farlo – almeno teoricamente – nei limiti di un quinto dell’importo complessivo.


Cosa accade dopo la riforma:
Con riferimento al pignoramento delle pensioni, il nuovo sesto comma, aggiunto dal decreto legge, all’art. 545 c.p.c., prevede che le somme dovute non non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. Solo la parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma di detto articolo nonché dalle speciali disposizioni di legge ovvero nel limite di 1/5.
In sintesi solo l’eccedenza rispetto alla somma costituita della misura dell’assegno sociale + ½ sarà pignorabile nel limite di 1/5. Posto che per il 2015 l’assegno sociale è pari a € 448,51 mensili, il pignoramento può riguardare solo l’eccedenza rispetto ad € 672,76 e solo per 1/5 dell’importo. Se ne deduce che la pensione che non raggiunge questa soglia non può essere pignorata.

Cordialità.
Avv.Giuseppe Clima

Avvocati Clima Studio Legale Associato Avvocato a Foggia

35 Risposte

12 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Considerati i limiti di legge, secondo i miei calcoli sulla sua pensione potrà essere prelevata e quindi assegnata la somma di circa euro 50,00.
Saluti cordiali
Avv Sandra Macis
Cagliari

Avv. Sandra Macis Avvocato a Cagliari

424 Risposte

467 voti positivi

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Avvocati specializzati in Pignoramento

Vedere più avvocati specializzati in Pignoramento

Altre domande su Pignoramento

Esponi il tuo caso ai nostri avvocati

Invia la tua richiesta in forma anonima e riceverai orientamento legale in 48h.

50 QANDA_form_question_details_hint

La tua domanda e le relative risposte verranno pubblicate sul portale. Questo servizio è gratuito e non sostituisce una seduta psicologica.

Manderemo la tua domanda ai nostri esperti nel tema che si offriranno di occuparsi del tuo caso.

Il prezzo delle consulenza non è gratuito e sarà soggetto alle tariffe dei professionisti.

Il prezzo delle consulenza non è gratuito e sarà soggetto alle tariffe dei professionisti.

Introduci un nickname per mantenere l'anonimato

La tua domanda è in fase di revisione

Ti avvisaremo per e-mail non appena verrà pubblicata

QANDA_form_question_already_exists_ttl

QANDA_form_question_already_exists_txt

avvocati 9200

avvocati

domande 18750

domande

Risposte 46050

Risposte