Pensione se ho lavorato all'estero

Inviata da Lucia. 26 gen 2015

Sono Lucia ed ho lavorato a Londra per 10 anni, adesso mi hanno offerto un lavoro e riesco a rientrare in Italia. Ovviamente sino ad oggi i miei contributi li ho versati in Inghilterra, adesso come faccio a regolarizzare la mia posizione?

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Buongiorno,
per i contributi versati per lavoro prestato all’estero presso uno Stato membro dell’Unione Europea (come nel suo caso) è possibile procedere alla c.d. totalizzazione. In pratica, gli anni di contribuzione estera verranno sommati a quelli di contribuzione italiana, ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva minima prevista per il pensionamento; per il trattamento economico, invece, l’INPS terrà conto solo degli anni lavorati in Italia (c.d. pensione pro quota).
Esempio: se lei ha versato contributi a Londra per 10 anni, ai fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità, dovrà versare contributi in Italia per altri 31 anni e 6 mesi (essendo attualmente prevista dalla legge una contribuzione minima di 41anni e 6 mesi per le donne) e raggiungere l’anzianità anagrafica richiesta dalla legge (oggi 63 anni e 9 mesi, ma è già previsto un prolungamento di biennio in biennio). A quel punto, potrà presentare domanda di pensione all’INPS, segnalando la precedente contribuzione estera, e l’INPS calcolerà la pensione italiana sulla base di tutti gli anni di contribuzione (10 all’estero e 31 e 6 mesi in Italia) come se avesse sempre lavorato in Italia. Successivamente, la cifra ottenuta verrà ridotta in percentuale in base ai soli anni di effettiva contribuzione italiana. Quindi, in poche parole gli anni di contribuzione vengono sommati per raggiungere l’età contributiva minima prevista, ma il trattamento pensionistico che percepirà dall’INPS sarà relativo ai soli anni di contribuzione italiana; la pensione per gli anni di lavoro estero la percepirà dal Regno Unito in base alla legislazione di questo Stato.
È importante segnalare che i requisiti minimi di anzianità contributiva e anagrafica per la pensione di anzianità sono costantemente modificati, quindi, quelli sopra indicati devono considerarsi validi solo ai fini esemplificativi per meglio spiegare il meccanismo della totalizzazione.
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento.
Cordialmente
Avv. Francesca Caldaroni
Avv. Claudia Silvestrini

Studio Legale Caldaroni - Silvestrini Avvocato a Roma

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