Penale e pena sospesa

Inviata da Giacomo. 25 nov 2015

Salve a tutti signori avvocati. Avrei necessità di chiarirmi le idee in merito all'istituto della pena sospesa. A seguito di una vicenda capitatami ho preferito patteggiare una pena sospesa di 24 mesi perché non riuscivo a reggere un processo che probabilmente sarebbe durato molto, sinceramente non avendo nemmeno la disponibilità finanziaria per potermi permettere una difesa lunga ed adeguata. Quindi pena sospesa di 24 mesi e non menzione.

Diciamo che per quanto io ne possa aver capito non incorrendo in altri reati o delitti per 5 anni dalla commisurazione della pena, il reato per il quale sono stato condannato è da considerarsi estinto, giusto?

Premettendo che non ho una mente criminale o qualcosa del genere, non ho certo intenzione di commettere reati, ma tenendo in mente che a volte delle cose possono accadere anche senza volerlo (la vita mi è maestra in questo) vorrei sapere: se tra 10 anni, per quali possano esserne i motivi, vengo condannato, per puro esempio si intende, non so, a 4 mesi, cosa mi può accadere tenendo in considerazione il fatto che ho già usufruito di 24 mesi di pena sospesa?
In pratica non posso più per nessuna ragione al mondo (fatti i dovuti scongiuri: mi capita ad esempio un incidente) sbagliare che mi sbattono in galera?

Sinceramente, essendo io un profano della materia, non riesco a trovare da solo delle risposte a queste questioni, sapreste chiarirmi le idee?

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Gentile Giacomo,
La sospensione condizionale della pena è un istituto che, in un certo senso, mette alla prova l'imputato per un preciso lasso di tempo a seguito del quale, se la “prova” è superata, il reato è estinto.
Come lei ha intuito la sospensione condizionale della pena prevede che la pena rimanga sospesa per cinque anni per i reati o tre anni per le contravvenzioni, a condizione che il reo non commetta un altro reato.
tale beneficio di legge, tra le altre condizioni, può essere disposto se la pena inflitta non è superiore a due anni di arresto o reclusione, per coloro che hanno più di 70 anni mentre per chi ha un 'età compresa tra 18 e 21 il tetto sale a 2 anni e 6 mesi.
Generalmente la sospensione non può essere concessa più di una volta nella propria vita ma il giudice, se il soggetto sia stato in precedenza condannato con pena sospesa, può decidere di sospendere anche la seconda pena se la somma della prima e della seconda non superi i termini dei quali sopra.

Avv. Marina Ligrani

Avv. Matrimonialista MARINA LIGRANI Avvocato a Potenza

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Gent.le Giacomo,
come correttamente scrive, la sospensione condizionale della pena prevede che la pena rimanga sospesa per cinque anni (nel caso dei delitti) o tre (nelle contravvenzioni), a condizione che non si commettano nuovi reati. In caso contrario, a certe condizioni, si sconterà sia la vecchia pena sospesa che quella inflitta per il secondo fatto illecito. Trascorso il tempo di tre o cinque anni, invece, il reato è estinto e non ha luogo l’esecuzione della pena
La pena sospesa non è menzionata sul casellario giudiziario e non può essere causa ostativa alla concessione di licenze o autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.
Quanto al secondo quesito, anche devo confermarLe che ha capito bene, nel senso che la sospensione non può essere concessa più di una volta. In realtà il Giudice potrebbe anche concederla nuovamente, qualora il soggetto sia già stato condannato con pena sospesa, ma solo nel caso in cui la somma della prima e della seconda condanna non superi i termini per i quali il beneficio può essere richiesto, cioè la somma delle due pene sospese non deve superare i 2 anni, oppure due anni e mezzo, se ha più di 70 anni o un’età compresa tra i 18 e i 21 anni.
Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, cordialmente saluto
Avv. F.C.

Studio Legale Avv. Cavallaro Avvocato a Roma

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La sospensione condizionale della pena, ex art. 163 e ss. c.p., sospende condizionalmente la pena al ricorrere di alcuni requisiti.-
Dopo 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza nella quale è concesso il beneficio, ex art. 167 c.p. la pena è estinta se non si commette un delitto della stessa indole. Diversamente si incorre nella revoca (cfr art. 168 c.p.), con l'obbligo di scontare la pena originariamente sospesa.
Qualora dopo 10 anni (ad esempio) si commetta un fatto penalmente rilevante, non si perde il beneficio originariamente lucrato. Ma non si può ottenerlo nuovamente, perché se ne è già usufruito in misura massima (2 anni, ovvero 2 anni e 5 mesi, se infraventunenne).
A sua disposizione per ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Avv. Carlo Monaco

Avv. Carlo Monaco Avvocato a Cosenza

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Egr. Sig. Giacomo
è il caso di chiarire un punto. Se lei dovesse commettere un nuovo reato comunque verrà processato ed eventualmente condannato per quello e se previsto il carcere dovrà scontarlo. Qualora poi tale nuovo reato, in considerazione delle modalità e delle tempistiche della commissione, dovesse fare venir meno la sospensione (ma se lo dovesse commettere 10 anni dopo il problema non sussiste, cosa diversa invece se lo commette prima ma la condanna avviene dieci anni dopo), allora lei sconterà la pena per il nuovo reato oltre a quello relativo alla pena sospesa.

Studio Legale Vitelli Avvocato a Latina

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Buongiorno Giacomo,
in merito alla prima domanda le Sue considerazioni sono corrette. Se non commette altri reati nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che concede il beneficio il reato è estinto (art. 167 c.p.); se, viceversa, ne commettesse uno nell'arco dei cinque anni e fosse condannato, dovrebbe espiare sia la pena per quest'ultima condanna che per quella sospesa, previa revoca del benificio a suo tempo concesso.

Quanto al secondo quesito, avendo Lei già usufruito della sospensione condizionale della pena nei limiti massimi il beneficio non Le può più essere concesso. Pertanto l'eventuale condanna la dovrebbe comunque scontare, sebbene non necessariamente in carcere. Esistono infatti diverse misure sostitutive e alternative alla detenzione per condanne a pene detentive brevi.

A disposizione per qualsiasi chiarimento.
Avv. Matteo Bettin

Studio Legale Avv. Matteo Bettin Avvocato a Falconara Marittima

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Buongiorno,
La risposta è che, effettivamente, se non vi sono altri reati, la pena si estingue dopo i cinque anni.
Se dopo questo periodo di 5 anni, Lei commettesse altri reati, potrebbe ugualmente beneficiare, in teoria, di una nuova sospensione condizionale.
Se invece commette anche un reato che comporta una pena anche di un solo giorno entro i cinque anni dalla sentenza di patteggiamento, la pena sospesa è revocata e, sempre in teoria, Lei dovrebbe scontare la pena in carcere.
Tuttavia, se la pena aggiuntiva, cioé che va oltre i due anni dalla prima condanna, complessivamente è contenuta entro i tre anni, Lei potrebbe chiedere, con ottime probabilità di accoglimento, l'affidamento in prova ai Servizi Sociali, e quindi, non andare in prigione, ma restare libero o in alternativa gli arresti domiciliari.
Per ulteriori chiarimenti, sono a Sua disposizione e mi può tranquillamente contattare.
Cordiali saluti.
Avv. Angelo Musicco

Avv. Angelo Raffaele Musicco Avvocato a Milano

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