Oltre che la figlia, il padre deve mantenere anche la ex compagna convivente?

Inviata da Manuel. 6 nov 2015

Buongiorno,
scrivo per chiedere un parere in merito all'obbligo (presunto) del padre di mantenere, oltre la figlia, anche la ex compagna convivente e attualmente senza reddito, che vive con la figlia presso la casa dei suoi genitori. Ecco il dettaglio della mia situazione:
ho 31 anni, vivo in provincia di Torino ed ho una bimba di 2 anni e mezzo avuta con la mia ormai ex compagna convivente (non siamo coniugati). Purtroppo siamo giunti a una rottura della nostra relazione di coppia e stiamo affrontando i termini per una prossima separazione. Attualmente viviamo ancora tutti e tre in affitto, in una bella e grande casa indipendente. La mia ex, che ha 34 anni, non ha attualmente alcun reddito da lavoro (a dicembre darà l'esame di Stato scritto per diventare avvocato, ed essendo praticante abilitata probabilmente da gennaio inizierà le sue prime collaborazioni per cause sotto un certo limite economico). Io sono dipendente con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e con uno stipendio netto mensile di quasi 1600€ (comprensivo di assegno familiare e detrazione per figlio a carico al 100% sotto i 3 anni - se non avessi figli il mio stipendio netto sarebbe di circa 1350€) attualmente però sono in cassa integrazione da settembre e - teoricamente - fino a fine novembre (vedremo cosa deciderà poi l'azienda), per cui lo stipendio netto effettivo è ora di circa 1.100€.

Abbiamo pensato che da gennaio vorremmo avviare una separazione di fatto tra noi due, con affidamento condiviso della figlia e collocazione principale presso la madre; dovremmo dare disdetta della nostra attuale casa (per la quale siamo entrambi locatari) e la mia ex potrebbe tornare a vivere con la bimba e provvisoriamente a casa di sua madre (che abita nel nostro stesso Comune) essendo la loro una casa grande, di loro proprietà e soprattutto già familiare alla bambina, la quale passa cioè già tanto tempo e con piacere a casa dei nonni materni. Io invece vorrei trovarmi un altro alloggio in affitto sicuramente modesto ma dignitoso e comunque vicino a mia figlia dove andare a vivere da solo, ed eventualmente dormire con lei almeno 2 weekend al mese.

Per concludere: non credo che avremo problemi nell'accordarci sulla gestione e condivisione del tempo e degli spazi con nostra figlia, poiché ho dimostrato, anche a detta della madre, di essere un buon padre, presente e attento e la mia ex è d'accordo nel farmi vedere la bambina anche spesso. Potremmo tuttavia trovare disaccordo per quanto riguarda l'accordo economico.

Lei ha già preso informazioni presso un avvocato sua amica, il quale le ha detto che io, oltre a dover coprire il 50% di tutte le spese di nostra figlia (su cui ovviamente sono d'accordo), dovrei ugualmente versare un mantenimento mensile per lei, in quanto attualmente senza reddito e per il fatto che presso di lei sarà principalmente collocata nostra figlia. Potrei anche accettare questa richiesta, ma lei si è spinta a dirmi che tale mantenimento, che si aggiunge al 50% delle spese per la figlia, dovrebbe essere pari al 30-40% del mio reddito, esplicitando tra l'altro che la sua richiesta sarà quella massima, ossia del 40% del mio reddito.

Ammesso e non concesso che mi finisca la cassa integrazione, ipotizzando che, vista la separazione, verrà ridotto l'assegno familiare e la detrazione per figli, io avrei uno stipendio netto mensile di 1450€ circa.

Il 40% di tale reddito vorrebbe dire 580€, più immagino almeno altre 200€ per la metà delle spese ordinarie della bimba (va ancora all'asilo nido, con una retta di 350€ mensili). Mi ritroverei con un reddito mensile di 650€ per mantenere me stesso, un nuovo affitto, nuove bollette, spese necessarie, tra cui una macchina, ecc., il che sarebbe effettivamente una cifra molto vicina alla soglia di povertà! Figuriamoci poi se mi rinnovano la cassa integrazione. Considerando che lei comunque non avrebbe spese da sostenere per una nuova abitazione, dato che rimarrebbe per il momento presso la casa dei suoi genitori, in attesa di avere un suo reddito effettivo, è lo stesso legittima la sua richiesta? Se sì, in quale misura?

Grazie, un cordiale saluto.

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Gentile Signore,
dagli elementi forniti, la prima cosa da precisare è che la sua compagna non ha diritto ad alcun mantenimento da parte sua, l'unico obbligo nascente dalla vostra unione è quello nei confronti di vostra figlia. Dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, si dovrebbe fissare un assegno di mantenimento per la minore pari ad €250,00-300,00 al mese oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, che andranno sempre giustificate. Il suo diritto di visita, inoltre, dovrebbe essere tale da garantire alla minore il giusto rapporto tra padre e figlia, stabilendo almeno i fine settimana alternati e 1-2 giorni infrasettimanali. Mi contatti se vuole maggiori informazioni.

Avvocato Cristina Di Donfrancesco Avvocato a Urbino

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Gentile Manuel,
gli ex conviventi non hanno diritto ad alcun contributo al loro mantenimento, mentre i figli di conviventi hanno i medesimi diritti di figli nati da matrimonio. Vi è da considerare, però, che quando ci sono figli, gli ex conviventi possono ricevere un beneficio "indiretto". Le faccio direttamente un esempio pratico. Abbiamo due conviventi, lui molto ricco, lei uno stipendio di 1000 euro al mese, con un figlio minore. Hanno convissuto in una lussuosa casa di lui, con un tenore di vita alto grazie sempre alla disponibilità di lui. Se la convivenza si interrompe e il figlio viene affidato a entrambi, ma domiciliato con la madre, quest'ultima avrà diritto a restare nella casa familiare e il padre dovrà corrispondere un contributo al mantenimento affinché il minore goda dello stesso tenore di vita goduto durante la convivenza, quindi un contributo alto. Lei capisce bene che questo rappresenterà la possibilità per la donna di continuare a godere, almeno in parte, dell'agiatezza del suo ex. Ovviamente, tutto questo cesserà col raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio o di un suo trasferimento verso il padre. Cordiali saluti

Avv. Saveria Ricci Avvocato a Firenze

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Buongiorno.
L'interruzione di una convivenza more uxorio, ove dalla coppia non siano nati dei figli, non determina per Legge alcun obbligo di contribuzione, a carico del convivente economicamente più forte, in favore del convivente economicamente più debole.
Rimangono i problemi legati alla suddivisione dei beni e alle eventuali restituzioni di denaro.
La situazione va sempre opportunamente approfondita, tenuto conto di Legge e di Giurisprudenza.
I miei più cordiali saluti
Avv. Raffaella Angelica Molendini (Milano)

Avv. Raffaella Angelica Molendini Avvocato a Milano

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In caso di coppia di fatto, in quanto non legata da vincolo di matrimonio, la cessazione della convivenza comporta che non ci siano tutele legali e pertanto nel suo caso l’ex compagna anche se sprovvista di mezzi economici sufficienti per il suo sostentamento, non può vantare nei suoi confronti alcuna pretesa di ordine economico .Se vuole può contattarmi ai recapiti reperibili su internet.Cordiali saluti. Avv. Maria Raffaella Gambardella (Foro di Firenze)

Studio Legale Avvocato Maria Raffaella Gambardella Avvocato a Firenze

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Gentile Signor Manuel le rispondo in tal senso.
Ci si separa da coniugi e ci si separa da conviventi, una separazione tra coniugi porta con sé problemi pratici e psicologici, la cessazione di una convivenza, proprio perché non è contemplata giuridicamente, scatena cruente battaglie e molti ostacoli. Infatti il coniuge più debole può comunque contare su tutta una serie di diritti, mantenimento - assegnazione della casa coniugale - pensione di reversibilità - trattamento di fine rapporto etc. che nessun coniuge, andandosene da casa, può sottrargli. Al contrario, il convivente non legalmente sposato, pur avendo condiviso una intera vita con il proprio compagno, può ritrovarsi senza niente. Privato dagli affetto, dai soldi, dalla casa e senza tutela, specialmente se, dalla "condivisione", non sono nati figli. Il convivente è considerato, dal codice penale (art. 572 cp.), "persona della famiglia" e tutelato penalmente in tale veste, nel caso subisca maltrattamenti (fisici o morali). Non è invece previsto tra i conviventi il reato di violazione degli obblighi familiari.
Ecco perché - recentemente - la Corte di cassazione, II sezione penale con la sentenza n. 40727/2009, ha confermato la condanna a un anno e 8 mesi di reclusione inflitta dalla Corte d'appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari - ad un albanese responsabile di maltrattamenti in famiglia, violenza privata e ricettazione. La Suprema Corte, nella medesima, ha ribadito:
una coppia va considerata come una famiglia se vi è una certa "stabilità del rapporto";
"siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo".
"deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone fra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti , stabili rapporti di assistenza e solidarietà"…

SEPARAZIONE
Non è previsto adire, come per la separazione tra coniugi, al Tribunale. Per legge sono due estranei la cui regolamentazione della separazione è rimessa a liberi accordi (patti di convivenza).
Il convivente economicamente più debole non può vantare alcun diritto all'assegno di mantenimento od agli alimenti.

EREDITÀ.
Il convivente superstite non ha diritto successorio. L'unico modo per tutelarlo è mediante un lascito testamentario. Egli partecipa come un qualsiasi estraneo solo per la quota disponibile. Le aliquote fiscali sono più alte rispetto a quelle previste nella successione di congiunti. A meno che non si ricorra ad assicurazioni in favore del partner superstite.

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ.
Il convivente non ha diritto alla pensione di reversibilità.

IN CASO DI MORTE ACCIDENTALE.
Il convivente non rientra né nell'eredità né nei risarcimenti. La Corte di Cassazione ha comunque riconosciuto il danno consistente nella lesione dell'aspettativa del convivente superstite alla continuazione delle elargizioni ricevute con carattere permanente dal defunto, con relativo risarcimento del danno morale e materiale.

T.F.R. DEL CONVIVENTE.
Il convivente non può vantare diritto ad alcuna quota della liquidazione del convivente per la pensione.

ATTIVITÀ NELL'IMPRESA FAMILIARE.
Il coniuge, inserito nell'impresa di famiglia dell'altro coniuge, percepisce il mantenimento secondo la condizione economica della famiglia ed è partecipe agli utili dell'impresa ed ai beni acquistati. Il convivente nei confronti dell'impresa familiare del compagno (o compagna) è un terzo estraneo.

SUSSIDI DEI SERVIZI SOCIALI PER LE MADRI
Presso i Servizi Sociali delle amministrazioni comunali sono previste delle agevolazioni fruibili dalle donne non coniugate o conviventi more uxorio

L’ABITAZIONE
Quando una convivenza cessa di essere tale il diritto di continuare a vivere nella casa spetta a chi ne ha l’esclusiva proprietà. In caso di mancato rilascio spontaneo dell’immobile da parte del convivente non titolare, il titolare potrà agire in giudizio per la restituzione dell’immobile. Alcune sentenze hanno stabilito però che i compagni uniti dal vincolo.

Cordialmente
Avv. Gioia Triossi (Foro di Milano)

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L'assenza di vincolo matrimoniale non le impone di mantenere anche la madre della piccola, per quanto, di fatto, non lavorando questa donna, è lei che si deve accollare per intero il mantenimento della bimba, salvo concorso volontario dei nonni materni. Il ricorso che andrete a predisporre presso il tribunale di torino, se pur consensuale, prevederà il suo obbligo di concorso al mantenimento della bimba, che di fatto però è per intero, sino a che la sua ex compagna non comincerà a lavorare. La somma è determinata tenendo presente il suo guadagno, in proporzione al suo reddito, e considerando che avrà un affitto da pagare per la nuova sistemazione.
Resto a disposizione

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Buongiorno signor Manuel,
la richiesta della sua compagna è completamente infondata. Non vi è alcun obbligo di mantenimento del convivente. Deve mantenere esclusivamente sua figlia. Attualmente il Tribunale di Torino come prassi impone su un reddito come il suo il versamento di un mantenimento ordinario che varia dai € 250 ai 350 € oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%. Visto che la sua compagna svolge la pratica forense, a mio parere, Le conviene rivolgersi ad un avvocato per la difesa dei suoi diritti. Il comportamento sleale della sua ex lo si vede da quello che le ha detto e che risulta essere errato. Forse la sua ex confida nel fatto che accetterà le condizioni che le verranno proposte. Per ulteriori chiarimenti può contattarmi. Saluti

Avv. Maria Astrid Burico

Avv. Maria Astrid Burico Avvocato a Santhià

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Gentilissimo Manuel,
Le rispondo immediatamente: la richiesta della madre di Sua figlia è infondata. Mi spiego meglio: come ha già correttamente evidenziato Lei stesso, è tenuto a contribuire alle spese straordinarie per la bambina (mediche, scolastiche, sportive) nella misura del 50% se previamente concordate quelle relative alle decisioni di maggior interesse. ``E inoltre tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento mensile per la bambina che verrà versato alla madre di Sua figlia quale genitore affidatario c.d collocatario.
NON è invece assolutamente obbligato a versare un assegno di mantenimento per la Sua ex convivente in quanto non vi è alcun vincolo coniugale.
Sulla base del Suo reddito e, in considerazione del fatto che la madre di Sua figlia non dovrà sostenere un canone di locazione (ndr.: a differenza di Lei) riterrei congruo - salvo una più approfondita conoscenza dei dati patrimoniali - un rateo mensile di euro 300/350,00 per il mantenimento di Suo figlio. Magari in sede di accordo potrebbe richiedere che il predetto assegno si intenda comprensivo anche degli assegni familiari.
A Sua disposizione per assistenza.
Cordialmente

Avv. Silvia Parrini (Foro di Pisa)

Avv. Silvia Parrini Avvocato a Cascina

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Attualmente non esiste un obbligo di mantenimento dell'ex convivente, ma solo dei figli comuni.
Quindi la cosa di cui si deve preoccupare è solo la gestione della minore e il concorso al mantenimento della prole sia come assegno mensile sia come concorso alle spese straordinarie che dovrà tenere da conto anche che viene a mancare una casa.
Tuttavia i conti poi si fanno con i redditi effettivi di ciascuno e le percentuali di imputazione li ha già più o meno indicati Lei. Andrà valutata la situazione nel complesso di entrambe e le vostre future organizzazioni di vita.

Buon pomeriggio.
Cordiali saluti.
Barbara Spinella

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