Sono stato chiamata a testimoniare ma non sono andata a causa di un "imprevisto" molto grave. Si tratta fondamentalmente di un lutto, è venuta a mancare una persona a me molto vicina. Ero in preda agli attacchi di panico e il dottore mi ha imbottita di farmaci. Non ho nemmeno avuto modo di avvisare della mia assenza (non so se questo avrebbe avuto importanza o valore).
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Buongiorno,
non specifica se si tratta di procedimento penale o civile.
In ogni caso, se la Sua testimonianza viene considerata importante e fondamentale per la definizione del procedimento, sarà citata nuovamente. E' bene comunque avvisare del motivo impeditivo, per evitare eventuali accompagnamenti coattivi.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti
Avv Annamaria Vizzolesi
Sicuramente La citeranno nuovamente se la sua testimonianza è essenziale pre la causa per cui è stata chiamata.
Ha anche un legittimo motivo sia per l'impedimento che per la dimenticanza nell'avvisare.
Non lo faccia più però perchè se si parla di testimonianza civile il Giudice al di là di disporre eventualmente un accompagnamento coattivo, può sanzionarla con una pena pecuniaria da € 200,00 sino ad € 1000,00.
Questa volta non credo che dovrà temere.
Cordiali saluti.
Barbara Spinella
L’ufficio di testimone è un dovere giuridico assimilato dalla legge ad una pubblica funzione, per cui è obbligatorio e non si può scansare senza un giustificato motivo.
La disciplina delle conseguenze, in caso di mancata comparizione senza una valida giustificazione preventivamente comunicata, sostanzialmente non diverge in base all'ambito civile o penale in cui si viene a chiamati a prestare l’ufficio di testimone.
Infatti, in sede penale, l’art. 133 c.p.p. prevede che il giudice possa ordinarne l'accompagnamento coattivo e possa altresì condannare al pagamento di una somma da 51 a 516 euro a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione abbia dato causa; benché, di fatto, spesso si limiti ad ordinare la ricitazione del teste, almeno la prima volta, e, di prassi, vengano accettate anche giustificazioni postume, specie se ben documentate, cosicché sovente l’ordinanza che infligge la sanzione pecuniaria viene revocata dopo la comparizione e l’intervenuta giustificazione.
Similmente, in sede civile, l’art. 255 c.p.c. prevede che il giudice possa disporre la ricitazione o l’accompagnamento coattivo e possa condannare il teste solo in caso di assenza ingiustificata e ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 e non superiore a 1.000 euro, che però in caso di ulteriore assenza ingiustificata, diviene obbligatoria e sale da non meno di 200 a non più di 1.000 euro, con l’accompagnamento coattivo, a questo punto, da disporsi necessariamente.