Sono una ragazza di 30 anni che 1 anno fa è diventata disabile. Da mesi chiedo ai condomini di predisporre i lavori per asfaltare il parcheggio, perchè essendo fatto di ciottoli non riesco a raggiungere la macchina per andare al lavoro, devo sempre farmi aiutare da un amico o un parente che la mattina mi aiuta a raggiungere l'auto. Mi hanno detto "ci dispiace per quello che ti è successo, ma sono molti soldi, non è una spesa che ci compete, non è mica colpa nostra se non puoi camminare, nessun altro ha il tuo problema, dovresti trasferirti e affittare la casa" Purtroppo l'amministratore fa i comodi suoi, anche far correre i suoi nipoti come pazzi per la casa alle ore di riposo abusando del suo potere! Cosa posso fare?
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Salve Signora Elisa,
purtroppo, le oggettive esigenze dei singoli si scontrano spesso con l'insensibilità degli altri condomini.
Da quanto scritto non è possibile comprendere né se la negligenza dell'amministratore sia assoluta - ovvero se non abbia mai convocato l'assemblea a questo scopo - oppure legata solo a certi suoi spiacevoli comportamenti né se le parole degli altri condomini le siano state riferite in sede assembleare o al di fuori di essa.
La prima cosa da fare, qualora non lo abbia già fatto, sarebbe inviare una raccomandata richiedendo ufficialmente all'amministratore di provvedere alla convocazione dell'assemblea straordinaria ex Art. 66 disp. att. c.c. mettendo all'ordine del giorno la sua istanza. Trattandosi di mera assemblea straordinaria, la negligenza dell'amministratore può comportare una richiesta di revoca dello stesso per fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione del condominio ma non può comportare l'autoconvocazione della stessa
Per quanto riguarda le maggioranze previste, il codice civile stabilisce all'Art. 1120, comma 2, n. 2), che le delibere assembleari aventi ad oggetto innovazioni all'edificio tendenti ad eliminare barriere architettoniche, debbano essere approvate con le maggioranze previste dall'Art. 1136, comma 2 c.c. ovvero con un numero di voti che rappresenti "la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio".
In caso di diniego da parte dell'assemblea potrei suggerire alternativamente:
- qualora abbia possibilità si provvedere a sue spese alla pavimentazione, di proporre tale possibilità in quanto, di solito, la "sensibilità" altrui è inversamente proporzionale ai costi da sostenere;
- altrimenti, di rivolgere al Tribunale competente istanza ex art. 700 cpc tesa ad ottenere con provvedimento d'urgenza l'autorizzazione a far installare, purtroppo sempre a sue spese, strutture mobili o di facile rimozione e posizionamento come piattaforme, passerelle, rampe, pedane etc. in grado di consentirle un accesso più agevole al parcheggio.
Avv. Roberto Mastali
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Gentile Signora Elisa,
L’art. 1120 del codice civile stabilisce, per le delibere assembleari aventi ad oggetto innovazioni volte a superare le barriere architettoniche, devono ora essere approvate con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile, ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Le faccio, inoltre, presente che in mancanza di una qualunque delibera del condominio in merito, all’eliminazione della barriera architettonica, ci si può rivolgere al Tribunale, per richiedere, con provvedimento d’urgenza, l’autorizzazione a far installare a proprie spese, strutture mobili o facilmente rimuovibili (ad esempio una rampa o una passerella), che possano agevolare l’accesso al parcheggio condominiale.
Per approfondimenti e chiarimenti, può contattarmi, senza impegno, tramite questo portale.
Cordiali saluti
Avv. Lucilla Navarra
Il codice non prevede che interventi di natura migliorativa, specie se in modificazione di una situazione generalmente non pregiudizievole, con riguardo alla condizione soggettiva di un condomino siano necessariamente imponibili ai condomini. Nel concreto, si potrebbe forse studiare la possibilità di creare un camminamento (corridoio) asfaltato. Ma in ogni caso l'opera deve essere deliberata dall'assemblea condominiale con le maggioranze previste per le innovazioni dirette al superamento delle barriere architettoniche (art. 1136 c.c : maggioranza degli intervenuti in assemblea e che esprimano almeno la metà del valore dell'edificio). Al fine di indurre i condomini ad esprimere detto parere favorevole, potrebbe proporsi di far assumere le relative spese per intero all'interessato.
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