Niente contro-querela? forse/però

Inviata da Alessandro Tantussi. 21 ott 2015

Nel caso di una conversazione potenzialmente ingiuriosa su Facebook da parte di entrambe le parti, a prescindere dalla colpa specifica in relazione alla ingiuria/offesa, ricevuta querela dall'interlocutore, ingiusta ma nei confronti della quale sono costretto a difendermi evitando contro-querele in quanto probabilmente inutili. Avendo la controparte riportato fedelmente e pubblicamente una conversazione in chat privata multipla (la cui registrazione credo sia di per sé ammissibile ma solo ai fini di una eventuale prova in tribunale), anche ammesso che essa sia (sempre potenzialmente), ingiuriosa: costituisce o no, secondo voi, lesione del mio diritto alla privacy e offesa alla dignità/onore di colui (il sottoscritto) che si vede pubblicamente offeso per affermazioni che era consapevole fossero "dure" e plausibili nel contesto della diatriba ma assolutamente offensive se prese a sé stanti ed estrapolate da un più complesso rapporto di accuse reciproche? Grazie.

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Il quesito non è molto chiaro. Provo quindi a riassumere: Lei e la Sua controparte vi ingiuriate reciprocamente su Facebook. La Sua controparte sporge querela per le offese ricevute, dopodichè le diffomde in "chat", senza far menzione delle ingiurie pronunciate nei Suoi confronti.
Se le cose stanno in questo modo, a mio giudizio non vi è violazione della Sua privacy, perchè avete liberamente scelto di dar luogo al vs. alterco in forma "pubblica" tramite Facebook (che appunto consente ad una vasta cerchia di persone di accedere ai Vs. profili).
Dal punto di vista penale tenga comunque presente che a norma dell'art. 599 C.P. il giudice può dichiarare non punibili le offese quando, come nel Suo caso, sono reciproche e risulta piuttosto agevole dimostrare che lo sono.
Cordialmente.
Studio Legale Ercoli

Studio Legale Ercoli Avvocato a Pisa

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La Cassazione ha chiarito che gli insulti su social network costituiscono reato di diffamazione aggravata dal mezzo della pubblicità (punito con la reclusione). Può procedere a querela se le affermazioni sono ingiuriose. Cordiali saluti. Avv Raffaella M Pileri

Studio Legale Pileri Avvocato a Perugia

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Gentile Alessandro,
sicuramente la pubblicazione di una conversazione privata non può essere fatta senza il consenso del suo autore, pertanto, sotto tale profilo, potrà trovare tutela.
Per ciò che concerne, invece, il contenuto dello scritto bisogna accertarne il contenuto e verificare se rientra o meno in un'ipotesi di reato.
Ad ogni modo, tutto questo avrà valore giuridico, solo a seguito di una valutazione operata dagli organi di giustizia che bisogna siano attivati in tal senso.
avv. Marina Ligrani

Avv. Matrimonialista MARINA LIGRANI Avvocato a Potenza

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Egr, Sig. Alessandro
la conversazione private sono equiparate alla corrispondenza pertanto la pubblicazione non autorizzata è illecita. Se poi tale pubblicazione comporta anche ulteriori conseguenze a maggior ragione possono sussistere i presupposti per l'azione legale.

Studio Legale Vitelli Avvocato a Latina

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