negata convivenza in primo grado con riduzione del risarcimento danni caso morte
Inviata da ciro. 19 mar 2019
salve , vi scrivo perche mio padre morì 6 anni fa tramite incidente stradale . il mio papa era divorziato dalla prima moglie e conviveva con la mia mamma e ebbero me come figlio , cioe lascio la vecchia famiglia e se ne fece una nuova . Per motivi fiscali il mio papa non si e mai sposato con mamma e anche se per comodo avevamo indirizzi di residenza diversi , ma vivevamo sempre sotto lo stesso tetto. cioe il mio papa manteneva il vecchio numero civico 23 che col passare degli anni era il mio 47 . comunque gli avvocati procedono in questi anni con le cause e
mamma che ha avvocato 1 viene riconosciuta la convivenza , mentre a me che ho avvocato diverso 2 (perche cosi ci era stato consigliato ) no ...e vengo risarcito in egual misura dei miei fratelli non conviventi , nonostante le testimonianze hanno sempre affermato che la famiglia attuale era io mamma e papa .... . cmq il mio avvocato mi dice di dover fare appello perche il giudice ha fatto confusione nel leggere la documentazione e che sarebbe passato in questi giorni per vedere se rettifica e riformula la sentenza.... ma la domanda e : puo il giudice modificare una sentenza senza appello ? e se in appello non lo riconosce la convivenza io con chi me la posso prendere ?cosa posso fare ? posso rivalermi nel caso il mio avvocato abbia fatto errori ? anche perche mi ha chiesto un bell compenso . attendo vostre nuove
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Buongiorno, Lei innanzitutto chieda copia della sentenza al Suo legale . Esiste la procedura di correzione degli errori materiali dei provvedimenti giudiziali civili.
Se nelle sentenze o nelle ordinanze è presente un errore o un'omissione di carattere materiale che non incidono sulla volontà o sul giudizio del giudice ma che sono rappresentati da sviste, disattenzioni o errori di calcolo, il nostro ordinamento pone a disposizione delle parti uno specifico rimedio, disciplinato dagli articoli 287, 288 e 289 del codice di procedura civile: il procedimento di correzione dell'errore materiale
Egregio sig.Ciro,il giudice che ha pronunciato la sentenza può correggere un errore materiale ma non un errore valutativo che abbia inciso sulla formazione del convincimento;se il difensore e procuratore incorre in errori decisivi per imperizia o negligenza o imprudenza può risponderne nei confronti del cliente.Cordialmente avv.Alfredo Guarino Napoli
Gentile Ciro,
una sentenza può essere modificata con la procedura di correzione dell'errore materiale, ma esclusivamente per correggere sviste, disattenzioni o errori di calcolo, purché tali errori o omissioni non incidano sulla volontà o sul giudizio del Giudice.
Altrimenti, l'unico modo per modificare una sentenza è proporre appello.
Se ritiene che il Suo avvocato abbia commesso errori, può agire nei suoi confronti per responsabilità professionale, ma dovrà dimostrare che tali errori, se effettivamente commessi, abbiano determinato la il risultato finale a Lei sfavorevole.
Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti
Distinti saluti
Avv. Alessandro Tadei
ovviamente una sentenza non può essere modificata senza proporre appello. L'appello va valutato sulla base di quanto prodotto in primo grado e sull'esito delle prove effettuate, nonchè delle motivazioni della sentenza.. Può pertanto chiedere al Suo legale di condividere con Lei nello specifico quali sono le ragioni per il quale un appello potrebbe avere un esito positivo e valutare pertanto di proporlo o meno.
Laddove anche l'appello vada male, in determinate circostante circoscritte potrà fare ricorso in Cassazione.
Circa la presunta responsabilità del Collega, per farLa valere occorre che riesca a provare che in effetti sia stato compiuto un errore e che tale errore abbia comportato senza ombra di dubbio al rigetto delle sue domande..
L'Avvocato, nessun Avvocato può garantirLe un risultato finale, ma solo il proprio corretto operato.
Cordiali saluti