modifica servitù di passaggio

Inviata da Sansone. 16 mar 2017

Sul mio cortile grava una servitù di passaggio senza limitazioni, costituita ai tempi sui rogiti di acquisto mio e del vicino, per divisione di proprietà, di cui l'altra senza sbocco sulla strada. A seguito di nuova vendita e suddivisioni della proprietà dei vicini, a loro è rimasta la proprietà del solo edificio, senza garages o posti auto. Io vorrei far modificare la servitù per solo passaggio pedonale, ma loro si appellano al rogito precedente, inoltre al bisogno di scaricare occasionalmente masserizie, la spesa, ecc. Nonché per loro è escluso che, qualora venisse ridotta la servitù, io possa impedire il passaggio ai mezzi a 2 ruote. Come debbo comportarmi per ottenere ciò che voglio?

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Egregio Sig. Sansone,
la servitù è diritto reale che riguarda i fondi e non le persone. Nell'atto di rogito ci sarà indicato che una determinata servitù grava sul fondo e/o sull'immobile X ed è, al contempo, costituita a favore del fondo e/o dell'immobile Y. Occorre quindi vedere se i Suoi vicini, dopo la vendita, sono ancora proprietari del fondo/immobile Y a favore del quale è costituita la servitù oppure no.
Cordiali saluti,
Avv. Andrea Simoncelli (Bergamo)

Studio Legale Avv. Simoncelli Avvocato a Seriate

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Preg.mo Sig. Sansone,
nel suo caso la servitù, a causa del mutamento delle condizioni, non è diventata eccessivamente gravosa per il fondo servente (cioè quello su cui è costituita la servitù). Infatti, se le modalità di utilizzo della servitù non cambiano, allora questa rimane, salvo la sua modifica per consenso delle parti.
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.
avv. Laura Fagotto

Anonimo-165056 Avvocato a Pordenone

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Egr. sig. Sansone, in genere l'atto di compravendita o di suddivisione della proprietà di un immobile prevede anche il trasferimento di tutti i pesi e gli oneri, per cui anche il trasferimento di eventuali servitù (a favore o a carico, a seconda se il fondo oggetto di cessione è fondo dominante o servente). Quindi, in ultima analisi, bisognerebbe esaminare gli atti di vendita o di divisione per verificare se vi è titolo per la servitù e che portata abbia. Cordiali saluti, avv. Maria Rosalia Megna - Palermo

Studio Legale Megna Avvocato a Palermo

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