Manutenzione straordinaria appartamento

Inviata da Giuseppe. 27 ott 2015

Ho acquistato un appartamento + box auto in un condominio in data 18 dicembre 2014, data in cui veniva stipulato l'atto di compravendita.
Nel mese di gennaio c.a. riscontravo un problema di infiltrazioni all'interno del box sopraindicato. Tale vizio veniva comunicato al vecchio proprietario che diceva di non saperne nulla. Affermazione non vera in quanto nel visionare gli atti in possesso dell'amministratore è emerso che il vecchio proprietario ha inoltrato alcune missive di messa in mora all'impresa costruttrice circa i problemi di infiltrazioni sopraindicati.
Inoltre il mese scorso ho riscontrato che parte del pavimento (4/5 metri quadri circa ) sta saltando su e che il sottoscritto non è in possesso di piastrelle sufficienti a sostituirle tutte.
Trattandosi di manutenzione straordinaria posso rivalermi sul vecchio proprietario?

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Gentilissimo Giuseppe,
il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi e, in ogni caso, egli è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivanti dai vizi della cosa.
Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore ENTRO OTTO GIORNI DALLA SCOPERTA e l’azione si prescrive, in ogni caso, in UN ANNO DALLA CONSEGNA.

A Sua disposizione per assistenza.

Cordiali Saluti
Avv. Enrica Anerdi

Studio legale avvocato Enrica Anerdi Avvocato a Alessandria

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Gentilissimo Giuseppe,
Attenzione! I termini per far valere i suoi diritti sono molto brevi! Per prima cosa deve, ma da come scrive suppongo lo abbia già fatto, denunciare i vizi dell’immobile acquistato, le infiltrazioni e il pavimento rovinato, entro otto giorni dalla scoperta, la denuncia è a forma libera, ma la cosa migliore farla in forma scritta e avente data certa, con raccomandata A/R è perfetto.
Ricordi comunque che il termine decorre dal momento in cui viene raggiunta la certezza obiettiva e completa dell’esistenza del vizio, ad esempio dopo la redazione di una perizia tecnica o una relazione redatta dalla autorità competente. Quindi qualora non avesse già inviato comunicazione scritta al venditore, può farsi fare tale perizia e da tale data decorrono gli otto giorni per la denuncia.
Ricordi inoltre che l’esigenza della denuncia è superata qualora il venditore ha di proposito agito per nascondere i vizi, come mi sembra essere avvenuto nel suo caso.
Una volta effettuata la denuncia, ha un termine di prescrizione di un anno per far valere in giudizio la garanzia (ex art. 1495). Potrà dunque agire in giudizio e chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. La scelta tra i due rimedi è libera, purché i vizi lamentati siano tali da rendere la cosa inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
In entrambi i casi può anche chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti, se il venditore non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa venduta.
Cordialità
Avv. F.C.

Studio Legale Avv. Cavallaro Avvocato a Roma

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Egregio Sig. Giuseppe,
se non lo ha già fatto, le consiglio di contestare immediatamente per iscritto i vizi riscontrati al venditore.
Quest'ultimo, infatti, è tenuto al risarcimento dei relativi danni.
Tenga presente che il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta e l’azione si prescrive, in ogni caso, in 1 anno dalla consegna.
Da quanto da Lei esposto, mi sembra che il venditore Le abbia volutamente occultato la presenza delle infiltrazioni.
In tal caso, ai sensi dell'art. 1495 c.c., la denunzia del vizio entro 8 giorni non è necessaria.
Se desidera assistenza o ulteriori chiarimenti, può contattarmi tramite il portale.
Cordiali saluti

Avv. Lucilla Navarra

Avv. Lucilla Navarra Avvocato a Roma

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Gent.ma signora,
laddove il venditore pur essendo a conoscenza di tali vizi li abbia taciuti, lei potrà richiedere il risarcimento del danno.
Se volesse essere seguita nella vicenda non esiti a contattarci.

Studio legale Morano & partners

Studio legale Morano & partners Avvocato a Roma

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Faccia subito una lettera di contestazione a mezzo legale in relazione a quanto dice.
Se il danno era preesistente ed è stato celato, il vecchio proprietario è responsabile ed è tenuto a tenerla indenne, ovvero lei potrebbe chiedere una diminuzione del prezzo dell'immobile.
Resto a disposizione

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Gentilissimo Giuseppe,
e' assolutamente consigliabile che con sollecitudine provveda, magari rivolgendosi ad un Avvocato, a contestare i vizi descritti al venditore inviando una raccomandata a.r.
Nel frattempo sarebbe altresi' opportuno che Lei si rivolgesse ad un tecnico di Sua fiducia per valutare i danni ed individuare le cause degli stessi.
A Sua disposizione per assistenza.
Cordialmente.
Avv.Silvia Parrini (FORO DI PISA)

Avv. Silvia Parrini Avvocato a Cascina

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