Mantenimento figli della convivente

Inviata da Angelo. 13 lug 2019

Buongiorno. Mi chiamo Angelo. Convivo con la mia compagna che è separata e ha due figlie minori. Nell'agosto del 2016 ci siamo trasferiti in Scozia e il padre naturale non ha più versato l'assegno di mantenimento. Nel mese di giugno 2019, il tribunale di Brescia ha emesso il divorzio e ha disposto al padre di versare una quota di 250 euro mensili, ma non ha tenuto conto dei mancati pagamenti dei tre anni indietro. io vorrei sapere se posso chiedere un indennizzo al loro padre, perchè in questi tre anni ho dovuto pagare io il mantenimento e le spese extra.L'avvocato della mia compagna ha già chiuso le pratiche e non saprei a chi rivolgermi. Vi ringrazio tanto. Cordiali Saluti. Angelo P.

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Salve il tribunale si deve pronunciare sul divorzio dal momento del deposito della domanda (ricorso) e non sul pregresso. La sentenza di divorzio sostituisce il provvedimento relativo alla separazione ma fino al giudizio relativo al divorzio rimanere vincolante la pronuncia che ha sancito la separazione . In sintesi si deve mettere in esecuzione quella sentenza per ottenere il rimborso delle spese sostenute in fase di separazione. A disposizione per eventuali chiarimenti.

Studio Legale C&P Legal Avvocato a Napoli

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Gentile Angelo,
fino alla proposizione della domanda di divorzio rimangono salde le condizioni stabilite nella separazione; la sentenza di divorzio, invece, vale a stabilire le condizioni fin dalla proposizione della domanda.
Di conseguenza, per gli arretrati è necessario mettere in esecuzione il provvedimento di separazione per il periodo che di tempo che arriva fino alla proposizione della domanda di divorzio; al contrario, dalla domanda in poi è necessario mettere in esecuzione la sentenza di divorzio.
Tutto ciò, tuttavia, deve farlo la Sua compagna.
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti
Avv. Alessandro Tadei

Avv. Alessandro Tadei Avvocato a Fano

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