mancato pagamento tfr

Inviata da veronica. 5 giu 2018 Licenziamento

Salve, ho dato le dimissioni il 23 marzo 2018 e nel mese di maggio mi è stata emessa una busta paga con il consuntivo delle ultime competenze tra cui il tfr. Il pagamento però ancora non è avvenuto. Provo a scrivere e-mail e a telefonare e vengo puntualmente ignorata.
Come posso fare? potete aiutarmi?
Considerate che ho lavorato in questa azienda per 16 anni e la cifra da avere è importante.
Grazie e saluti

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gentile Veronica,
il Tfr è un diritto del lavoratiore/ lavoratrice .
Detto ciò esso deve essere restituito al momento dell'avvenuto licenziamento.
Si rivolga immediatamente ad uno studio legale di sua fiducia e vedrà che in brevissimo tempo riceverà quello che è un suo diritto .
in ogni caso le anticipo che il TFR è UN ISTITUTO PROTETTO DALLO STATO ;
nel senso che non si perde neppure nel caso che il datore di lavoro fallisca.
In quest'ultimo caso il recupero del TFR potrà avvenire tramite una lunghissima procedura tramite INPS .
Cordialmente
Brescia

Avv. Francesco Colantonio Avvocato a Brescia

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Il lavoratore dimissionario che intende sapere i termini di pagamento del proprio TFR, deve far riferimento alla tempistica indicata nel proprio CCNL, in quanto ogni settore prevede tempi diversi entro i quali il datore di lavoro ha l’obbligo di liquidazione delle somme dovute al dipendente, in caso di fine rapporto.
Per esempio, i termini di pagamento del TFR sono:
Termini di pagamento TFR Commercio e Artigianato: la tempistica per il versamento delle somme dovute al dipendente per la liquidazione del TFR sono di 45 giorni, calcolati a partire dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Termini di pagamento TFR Terziario: il pagamento del TFR al dipendente è obbligatorio entro 30 giorni dalla data di fine rapporto.
Termini di pagamento TFR Metalmeccanico: i termini di pagamento TFR metalmeccanici, deve avvenire obbligatoriamente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’indice ISTAT
Pagamento TFR Turismo: Il trattamento di fine rapporto nel contratto turismo, deve essere versato al lavoratore con l’ultima busta paga, nel mese in cui è avvenuta la cessazione dell’attività lavorativa. Dalla quota TFR, va dedotto quanto eventualmente dovuto dal dipendente. In base a quanto sancito dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297, è ammessa la liquidazione del TFR entro 30 giorni dalla scadenza del normale pagamento delle competenze di fine rapporto, per l’elaborazione del tasso di rivalutazione, ISTAT. Qualora non venga rispettata tale scadenza da parte del datore di lavoro, dovrà essere corrisposto al lavoratore, un interesse del 3% superiore al tasso ufficiale di sconto.
Termini di pagamento TFR Telecomunicazioni: pagamento del trattamento di fine rapporto spettante al dipendete, deve avvenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’indice ISTAT, da utilizzare per calcolare la rivalutazione del trattamento maturato fino a quel momento dal lavoratore.
Termini di pagamento del TFR Dipendenti Pubblici: secondo la nuova normativa sancita con il Dl. 138/2011, i dipendenti della Pubblica Amministrazione e ex Inpdap, pche scelgono a partire dal 13 agosto 2011, la cessazione del rapporto di lavoro rispetto alla pensione di vecchiaia, percepiscono la liquidazione del Tfr dopo 24 mesi. I termini di pagamento TFR dipendenti pubblici sono differenti a seconda delle motivazioni che decretano la cessazione del rapporto di lavoro, per cui la liquidazione del trattamento di fine rapporto deve avvenire entro:
il 105° giorno: se la cessazione del rapporto di lavoro è causata da decesso o inabilità del dipendente
dopo 6 mesi se la cessazione del rapporto di lavoro avviene per raggiungimento dei limiti di età o per la fine dei termini del contratto a tempo determinato
dopo 24 mesi in caso di dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento, destituzione dall’impiego
Termini di pagamento del TFR Colf e Badanti: Il collaboratore domestico ha diritto al pagamento del TFR, calcolato sulla base delle retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro durante il corso del rapporto di lavoro. La quota di TFR maturata annualmente va determinata entro il 31 dicembre di ogni anno di servizio e rivalutate con il relativo indice ISTAT. La liquidazione di tutte le quote, deve avvenire al momento della cessazione del rapporto di lavoro a prescindere dal motivo della sua interruzione.

Il TFR deve essere corrisposto al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro e comunque non oltre il termine stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento. Qualora il datore di lavoro, provveda a liquidare in ritardo la quota di trattamento di fine lavoro spettante al dipendente, l’azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore la somma dovuta a titolo di TFR più gli interessi maturati fino a quel momento.
Il mancato o ritardato pagamento TFR, può essere sollecitato anche dal lavoratore mediante l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno contenente una lettera di sollecito di pagamento del trattamento di fine rapporto, da indirizzare al responsabile amministrativo o del personale dell’azienda. La lettera di sollecito TFR, può essere in questo caso, un valido e pacifico strumento da parte del lavoratore per sollecitare il ritardo nella liquidazione, prima di adire alle vie legali ai fini di riconoscimento del diritto a ricevere la somma di denaro spettante a titolo di TFR
Invii immediatamente una missiva raccomandata a.r. all'Azienda.
Resto a disposizione.
Marco Mendo

Studio legale Avv. Marco Mendo Avvocato a Savona

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Il TFR deve essere corrisposto al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro e comunque non oltre il termine stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento. Qualora il datore di lavoro, provveda a liquidare in ritardo la quota di trattamento di fine lavoro spettante al dipendente, l’azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore la somma dovuta a titolo di TFR più gli interessi maturati fino a quel momento.
Il mancato o ritardato pagamento TFR, può essere sollecitato anche dal lavoratore mediante l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno contenente una lettera di sollecito di pagamento del trattamento di fine rapporto, da indirizzare al responsabile amministrativo o del personale dell’azienda. La lettera di sollecito TFR, può essere in questo caso, un valido e pacifico strumento da parte del lavoratore per sollecitare il ritardo nella liquidazione, prima di adire alle vie legali ai fini di riconoscimento del diritto a ricevere la somma di denaro spettante a titolo di TFR.
Resto a disposizione.
Avv. Marco Mendo

Studio legale Avv. Marco Mendo Avvocato a Savona

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Gentile sig.ra Veronica
Si.
E' possibile domandare la refusione del TFR non corrisposto.
Invii quindi o direttamente o tramite un legale di sua fiducia apposita comunicazione formale al suo ex datore.
Poi, se le abbisognasse la mia opera, può contattarmi ai recapiti che troverà nel mio profilo.
In attesa di suo riscontro, porgo i miei saluti.
In Fede
Avv. Michele Vissani

Avv. Michele Vissani Avvocato a San Severino Marche

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Gentile Veronica,
si rivolga ad un legale al fine di costituire in mora il Suo ex datore di lavoro.
L'avvocato incaricato potrà anche depositare un ricorso per decreto ingiuntivo ovvero un'istanza all'inps per il pagamento del TFR.
A disposizione per qualsiasi eventuale, cordiali saluti.
Avv. Francesca Minutolo del Foro di Modena

Avvocato Francesca Minutolo Avvocato a Carpi

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Buonasera Veronica,
innanzitutto Le consiglio di far fare i conteggi per verificare se quello che Le vogliono dare è l'importo giusto. Poi metta in mora il Suo ex datore di lavoro e se ancora non paga, potrà fargli un decreto ingiuntivo per recuperare tutto quanto Le è dovuto.
Sono a Sua disposizione.
Cordiali saluti.
avv. Liana Bauccio

Avv. Liana Bauccio Avvocato a Catania

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Le consiglio con l'assistenza di un avvocato di procedere direttamente con il decreto ingiuntivo senza preventiva diffida.
Resto a disposizione.
Cordiali saluti.

Studio Legale Avv. Massimo Cannata Avvocato a Torino

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E' Suo diritto inviare una diffida a mezzo racc.A.R. o PEC da Lei direttamente o tramite legale e se poi, nonostante tutto, la ditta non pagasse ,allora potrebbe avviare un'azione legale di recupero del credito con ricorso per decreto ingiuntivo
Saluti

Avv. Antonio Cesarini Avvocato a Bergamo

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