L'usufrutto con scrittura privata è valido anche nei confronti degli eredi?

Inviata da Mara. 1 dic 2015

Mio zio, il fratello di mia madre, deceduta alcuni anni fa, ha fatto causa a me e a mia sorella, quali eredi, per avere indietro una somma di danaro che lui avrebbe dato a mia madre per acquistare l’usufrutto su un immobile di proprietà di mia madre.
Premetto che questo contratto di acquisto di usufrutto è stato dichiarato nullo, perché integrante un patto successorio, in un precedente giudizio nel quale è stata però accertata incidentalmente l’autenticità della sottoscrizione di mia madre sull’atto di vendita dell’usufrutto.
Nell’atto di citazione che ci è stato notificato ieri, mio zio dice sostanzialmente che, essendo stato dichiarato nullo l’atto noi quali eredi puri e semplici dobbiamo restituirgli i soldi che avrebbe dato a nostra madre.
Premetto che so con certezza che nessuna somma di danaro è stata data a nostra madre la quale non aveva neppure un contro corrente e le cui proprietà immobiliari erano gestite da questo zio che le faceva abitualmente firmare documenti in bianco.
A questo punto come possiamo difenderci? Può aver valore nei confronti degli eredi un atto di usufrutto fatto con semplice scrittura privata?
Grazie fin da ora a chi vorrà consigliarci.

Risposta inviata

A breve convalideremo la tua risposta e la pubblicheremo

C’è stato un errore

Per favore, provaci di nuovo più tardi.

Miglior risposta

Gentilissima Mara,
l’usufrutto è un diritto “reale” e, come tale, può essere fatto valere erga omnes, cioè nei confronti di tutti. Può essere costituito tanto per scrittura privata quanto per atto pubblico davanti a notaio e, in quest’ultimo caso va trascritto ai fini della pubblicità verso terzi.
La durata dell’usufrutto NON può eccedere la vita dell’usufruttuario.
Se vi è stata notificata la citazione, dovrete costituirvi in giudizio con l’assistenza di un legale cui dovreste consegnare tutta la documentazione in vostro possesso, inerente anche al precedente giudizio connesso, per consentirgli di studiarsi il caso e adottare così un’idonea linea di difesa.

A Vostra disposizione per assistenza.

Cordiali Saluti
Avv. Enrica Anerdi

Studio legale avvocato Enrica Anerdi Avvocato a Alessandria

28 Risposte

862 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Se vi è stata sentenza che ha dichiarato nullo il contratto di acquisto di usufrutto ma ha riconosciuto la autenticità della sottoscrizione della defunta mamma, con la quale attestava di aver ricevuto una somma per la cessione dell'usufrutto, certamente lo zio possiede il diritto di agire contro tutti gli erede, che abbiano accettato l'eredità per la restituzione della somma. Tuttavia, se è vero che la mamma non ha ricevuto alcuna somma, contrariamente a quanto scritto nell'atto, nel giudizio promosso dallo zio per la restituzione della somma si può eccepire la simulazione del pagamento del prezzo convenuto, munendosi anche di adeguato corredo di prove; inoltre, se è vero che la mamma non ha ricevuto alcuna somma e se, prima della promozione del giudizio, sono state avanzate richieste per per la pretesa restituzione della somma, con le opportune prove o anche inoltrarsi una denuncia alla procura della Repubblica. In ogni caso è assolutamente necessario essere sicuri di ciò che si sostiene e prepararsi adeguatamente, con valide prove, per evitare di compiere passi falsi pregiudizievoli.
Avv. Alfredo Guarino

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

4398 Risposte

1626 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Buongiorno.
Ritengo che le informazioni presenti nella Sua richiesta siano insufficienti e troppo poco chiare per una risposta chiara e univoca.
Posso rispondere che la costituzione di usufrutto certamente può avvenire con scrittura privata e posso rimarcare, come già fattole presente da altri Colleghi, che l'onere probatorio della pretesa restitutoria è a carico di Suo zio, che deve innanzitutto provare di avere versato determinate somme a Sua madre. Tale onere potrà essere eventualmente raggiunto tramite ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., da parte del magistrato agli eredi, della documentazione bancaria di Sua madre, a fronte di idonea richiesta (non generica) formulata dal legale di Suo zio in giudizio.
Per il resto, solo con un approfondimento accurato di tutta la vicenda potrà avere le risposte che cerca.
Il mio Studio si occupa da anni solo di Diritto di Famiglia, materia che ricomprende il contenzioso ereditario.
Un cordiale saluto

Avv. Raffaella Angelica Molendini (Milano, Roma, province)

Avv. Raffaella Angelica Molendini Avvocato a Milano

91 Risposte

285 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Gent.ma Mara,
avremmo necessità di ulteriori indicazioni, ma da quanto emerge dalla sua domanda, salvo che sua madre abbia redatto testamento in vita derogando all'art. 752 c.c., lei e suo fratello dovreste essere subentrati nell'obbligo di ripetizione dell'indebito, ossia nell'obbligo di restituire quanto pagato da suo zio per un atto invalido e dunque privo di effetti.
Dovreste necessariamente farvi assistere da un Legale che valuti nel dettaglio la situazione, al fine di offrirvi la migliore difesa processuale anche con riguardo alla mancata corresponsione del pagamento ed, eventualmente, la via della transazione.
Cordialmente

Avv.ti Silvia Mele e Luigi Tinti (Bologna)

Avvocato Silvia Mele Avvocato a Bologna

9 Risposte

23 voti positivi

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Premettendo che sono d'accordo con i colleghi che mi hanno preceduta, l'onere della prova è a carico dell'attore e quindi dello zio che vi ha citato, andrebbe di certo verificata la scrittura privata di cui parla e contestualizzata all'atto di citazione ricevuto e alla sentenza di cui Lei fa menzione.
Vi chiede soldi che Lei dice che non sono mai stati pagati alla mamma e quindi lo zio deve provare il pagamento effettuato e per quel titolo. Se l'atto di citazione già non dà questa indicazione questa potrebbe essere una difesa.
Vanno comunque verificati gli estremi della contesa e consigliabile che si faccia assistere da un legale.

A disposizione se Le occorressero informazioni ulteriori.
Cordiali saluti.
Barbara Spinella

Avvocato Barbara Spinella Avvocato a Milano

187 Risposte

196 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Sarebbe più opportuno esaminare la scrittura di cui parla e la sentenza. In ogni caso, si potrebbe ipotizzare una difesa basata sul mancato pagamento, in modo tale che dovrà essere lui a dimostrare l'eventuale pagamento. Si rivolga a un legale per la costituzione in giudizio e la difesa
Resto a disposizione

Studio Legale Avv. Laura Ferrari Avvocato a Novara

462 Risposte

199 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Gentile Mara
parta dal presupposto che è l'attore che deve provare in giudizio le proprie pretese. Quindi sarà suo zio che dovrà dimostrare di aver dato quei soldi. Posto questo poi dovrà dimostrare la causa di quel trasferimento. Detto questo, per darle una risposta competa occorrerebbe leggere esattamente l'atto di citazione e capire bene le connessioni con la vicenda dell'altro giudizio cui lei ha fatto riferimento.

Studio Legale Vitelli Avvocato a Latina

703 Risposte

275 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Esponi il tuo caso ai nostri avvocati

Invia la tua richiesta in forma anonima e riceverai orientamento legale in 48h.

50 QANDA_form_question_details_hint

La tua domanda e le relative risposte verranno pubblicate sul portale. Questo servizio è gratuito e non sostituisce una seduta psicologica.

Manderemo la tua domanda ai nostri esperti nel tema che si offriranno di occuparsi del tuo caso.

Il prezzo delle consulenza non è gratuito e sarà soggetto alle tariffe dei professionisti.

Il prezzo delle consulenza non è gratuito e sarà soggetto alle tariffe dei professionisti.

Introduci un nickname per mantenere l'anonimato

La tua domanda è in fase di revisione

Ti avvisaremo per e-mail non appena verrà pubblicata

QANDA_form_question_already_exists_ttl

QANDA_form_question_already_exists_txt

avvocati 9200

avvocati

domande 18750

domande

Risposte 46050

Risposte