Liquidazione ctu

Inviata da Paola Matarante. 15 apr 2018 Transazioni

Pongo un quesito: in una ctu,al conferimento dell'incarico,il giudice,a seguito di richiesta di gratuito patrocinio di una delle parti in causa, dispone l'acconto per le competenze ctu a carico dell'Erario. Il consulente d'ufficio,che non ha fatto richiesta specifica di acconto, deposita la relazione e aspetta il decreto di liquidazione che arriva nel 2011. Tutto tace fino a quando il Ctu si rivolge alla cancelleria per richiedere che venga prenotata la spesa a carico dell'erario. Dopo diverse sollecitazioni al cancelliere che promette ma non esegue,il ctu invia racc.a/r al cancelliere dove si chiede di conoscere il numero cron. di pagamento. Tutto tace fino a quando la sede del Tribunale sez.distaccata chiude e il fascicolo viene trasferito ad altra sede provvisoria (altra cancelleria,altro cancelliere). Nel passaggio il fascicolo non si trova e la causa viene rinviata più volte fino a quando,rinvenuto il fascicolo, a distanza di tre anni l'ultimo giudice cancella la causa perché entrambe le parti rinunciano. Nel frattempo chiude anche la seconda sede del tribunal e e il fascicolo vienne ritrasferito in nuova sede...nel "trasloco" non si sa che fine abbia fatto e solo dopo due anni torna alla luce. Il ctu allora chiede all'attuale cancelliere di chiedere il pagamento all'erario per le proprie competenze,ma la risposta è la seguente:poichè la.causa è estinta mediante cancellazione,le.spese di ctu ritornano a carico delle parti in giudizio in solido secondo le.norme.previste dal TU spese di giustizia. Se le parti alle quali è chiesto il pagamento della ctu non ottemperano o fanno opposizione (a seguito i ichiesta del credito e successivo atto di precetto) il. ctu può citare in giudizio il primo cancelliere (anche essendo trascorsi 7anni) per omissione di atti d'ufficio poichè la sua negligenza non ha consentito la liquidazione del ctu? E anche perché se il ctu fosse stato liquidato in tempo dall'erario,Il recupero dalle parti delle somme anticipate (essendo al causa cancellata) sarebbe stato a carico dello Stato e non del ctu. Grazie

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E' un problema complesso dove, seguendo il Suo racconto, presumibilmente vi sono state delle inefficienze da parte dell'ufficio della cancelleria rispetto alla procedura di pagamento del compenso del CTU. Però, l'elemento colposo del contegno del funzionario pubblico che dovrebbe fondare una pronuncia di responsabilità civile, non mi pare facile da provare alla luce delle circostanze di fatto.
C'è da sperare che le parti del giudizio estinto alla fine paghino il dovuto e si regolino tra di loro reciprocamente.

Avv. Antonio Cesarini Avvocato a Bergamo

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Gentile dott.ssa Matarante,
nel suo caso potrebbe profilarsi una responsabilità o del cancelliere, se non ha trasmesso la sua richiesta al giudice, o del giudice se non ha provveduto. Tuttavia temo che, in caso di giudizio, potrebbe essere a lei opposto che possiede il diritto di agire nei confronti delle parti processuali, per cui soltanto in caso di esito negativo dell'azione giudiziale contro le parti, con successivo pignoramento negativo, potrebbe consentirle forse di agire con successo contro il giudice o il cancelliere o entrambi. Ma le sarebbe opposta la prescrizione in quanto, come afferma, l'inadempimento è avvenuto nell'anno 2011 e quindi l'azione è presumibilmente del tutto prescritta per l'inadempimento. Tuttavia, potrebbe promuovere anche una azione nei confronti di detti soggetti per il ritardo individuabile fra la data della sua richiesta e la data di cancellazione del giudizio.
Cordialmente,
Avv. Alfredo Guarino, NA

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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