Legge 104: può usufruirne la mia compagna?

Inviata da piero campana. 12 nov 2015

Se sposo la mia compagna, lei può usufruire della legge 104 per assistere mia nonna al posto mio? Ovviamente rinunciando io.

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La L. 104/92, art. 33, riconosce ai lavoratori dipendenti, anche part-time, permessi retribuiti ai seguenti soggetti:
- persone disabili in situazione di gravità;
- genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità (ai sensi dell’art. 3 c. 3 della L. 104, deve essere riconosciuta dall'apposita Commissione Medica Integrata prevista dall’art. 4 c. 1)
- coniuge della persona disabile in situazione di gravità;
- parenti o affini entro il secondo grado della persona disabile in situazione di gravità.
Il diritto può essere esteso anche ai parenti e agli affini di terzo grado solo se i genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età, oppure siano affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o manchino (L. 183/2010).
Per quanto riguarda i parenti: sono di primo grado: genitori e figli; di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; di terzo grado: zii, nipoti in quanto figli di fratelli/sorelle, bisnonni, pronipoti in linea retta.
Gli affini invece sono: di primo grado: suocero/a, nuora, genero; di secondo grado: cognati; di terzo grado: zii acquisiti (zio della moglie rispetto al marito e del marito rispetto alla moglie), nipoti acquisiti in quanto figli di fratelli/sorelle.
Pertanto, la Sua futura moglie non potrà beneficiare in alcun caso dei permessi.

Avv. Raffaella Angelica Molendini Avvocato a Milano

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