buonasera
ho partecipato ad un concorso militare e durante gli accertamenti sanitari mi è stata riscontrata una non idoneità. Nei tempi previsti ho presentato una istanza di riesame tramite posta certificata allegando tutta la documentazione medica come previsto da bando. Tale istanza è stata rigettata in quanto non corredata della copia di documento personale.
Ma non è sufficiente la posta certificata a garantire l'identità del mittente?
grazie
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Buongiorno sig. Nicola
la posta certificata serve ad individuare con esattezza la sua provenienza, quella comunicazione viene dal suo dominio personale e certificato, ha lo stesso valore della raccomandata, però mi sento di precisare che se all'interno del bando c'era l'obbligatorietà di mandare anche un documento personale ciò non deve essere escluso solo perchè parliamo di domini certificati. Del resto se un bando di concorso mi chiede il documento e faccio una raccomandata, non sono esonerato dal presentare quanto chiesto solo perchè ho fatto una raccomandata.
Spero di essermi spiegato
Qualunque cosa resto a disposizione.
L'articolo 65 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rubricato “Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica”.
Quest’ultima norma sancisce la validità delle istanze presentate per via telematica in talune dettagliate ipotesi, tra le quali:
- la loro sottoscrizione mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
- l’identificazione dell’autore da parte del sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi;
- la provenienza da una casella di posta elettronica certificata.
Il sistema normativo vigente, pertanto, prevede quali requisiti alternativi, atti a garantire la provenienza di un documento dal suo autore e quindi idonei a fondare la validità di un’istanza presentata per via telematica, la sottoscrizione dell’atto mediante firma digitale o la provenienza dello stesso da una casella di posta elettronica certificata.
Quindi sì l'istanza di riesame inviata via PEC è valida anche senza allegare documento di validità. L'istanza non sospende comunque il termine per impugnare il provvedimento di inidoneità (60 giorni).
Si la Pec è sufficiente a garantire l'identità in quanto assicura l'inalterabilità della casella di posta associata ad un determinato nominativo. Comunque ricordati che l'istanza di riesame non sospende i termini per impugnare il giudizio di inidoneità (60 gg dalla comunicazione).