La mia ex mi fa causa per la casa e la bambina - non sono sposato
Inviata da Nunzio. 10 set 2015
Ripropongo la mia situazione specificando che sono sono sposato, pensavo fosse chiaro dato che avevo scritto che era la mia compagna. Ergo capisco che devo contribuire al mantenimento di mia figlia, ci mancherebbe altro! Ma perché devo lasciare la casa comprata insieme al 50%? Perché lei pensa di poter non pagare la mia parte? Non essendo sposati non dovrebbe essere più facile riavere i miei soldi? O vendere e pretendere la metà?
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Gentile Sig. Nunzio,
da quel che scrive comprendo che la sua maggior preoccupazione nell'affrontare la separazione dalla sua compagna siano le questioni riguardanti la abitazione.
Ritengo di suggerire a lei ed alla sua compagna di intraprendere un precorso di Mediazione Familiare, preferibilmente condotto da un Mediatore Familiare qualificato e formato alla Mediazione Globale.
In quella sede e con il supporto di un Mediatore Familiare qualificato, lei e la sua compagna potrete affrontare le questioni riguardanti la casa che avete comprato e raggiungere, in pochi incontri, un accordo di separazione nel quale sarete voi e non un giudice a stabilire come destinare/dividere/usare i vostri beni, mobili o immobili che siano.
La invito, quindi, a valutare di rivolgersi, insieme alla sua compagna ad un Mediatore Familiare qualificato ed accreditato ai sensi della legge n. 4 del 2013 (ad esempio consultando i siti delle Associazioni nazionali di Mediatori Familiari: A.I.Me.F. o S.I.Me.F.) per trovare il professionista più vicino a voi).
Sono certo che un Mediatore Familiare qualificato potrà anche aiutarvi, se lo desiderate (come lei scrive), ad essere i genitori di cui vostra figlia ha bisogno.
Spero di esserle stato utile.
Dr. Natale Cento (Mediatore Familiare in Messina e Torino)
Lei ripropone un tema che è spesso difficile da comprendere.
La legge interviene in primis in questi casi per la tutela della minore: se la bambina vivrà con la mamma, la bambina e la mamma avranno diritto di restare nella vostra casa familiare, a prescindere dalla proprietà della stessa e lei signor Nunzio dovrà versare un assegno di mantenimento per la piccola.
Per quel che riguarda la casa, o trova un accordo con la sua compagna e vende la sua quota alla signora se è in grado di pagargliela e vuole acquistarla, o entrambe mettete in vendita la casa a terzi, recuperate le somme di ciascuno e vi organizzate due nuove dimore, oppure la casa non viene venduta e allora vale quanto le ho detto all'inizio.
Egregio Sig. Nunzio,
nello scioglimento della famiglia di fatto, il Giudice interviene solo a tutela dei figli minori.
Le norme a tutela della prole sono le stesse sia per i figli delle copie coniugate, sia per i figli delle coppie di fatto.
La legge, in caso di separazione, in linea generale, a tutela dei figli, prevede che la casa coniugale sia assegnata al genitore con cui i figli convivono.
Se desidera una consulenza più dettagliata, non esiti a contattarmi, senza impegno, tramite i miei recapiti telefonici reperibili su google digitando avv. lucilla navarra o sull’albo degli Avvocati di Roma.
Cordiali saluti
Avv. Lucilla Navarra
Gentile Signore,
con sentenza della Corte Costituzionale n. 166 del 13.05.1998 si è ammessa la possibilità che il Giudice assegni l'abitazione in godimento al compagno/a di una coppia di fatto che divenga affidatario/a dei figli della coppia; ciò essenzialmente avviene poiché il diritto di abitazione è riconosciuto prioritariamente nell'interesse dei figli. Al di là di questo, però, visto che si tratta di immobile in comproprietà, permane l'obbligo anche per la Sua compagna di pagare la quota parte del mutuo eventualmente contratto per l'acquisto. Qualora l'aveste già pagato, l'unico modo per tentare di recuperare monetariamente la quota del 50% della casa è promuovere un giudizio di divisione o perlomeno manifestare la ferma intenzione di promuoverlo al fine di indurre la Sua compagna a liquidarLe la quota ed acquisire la piena proprietà. Mi contatti ai numeri di telefono che trova sul mio profilo di questo portale. Cordiali saluti
Gentile Nunzio,
bisogna chiarire che nello scioglimento della famiglia di fatto, l'intervento del giudice è eventuale e limitato alla presenza di figli minori,( non rilevando questioni economiche, patrimoniali o di altro genere), le regole e le tutele che la legge offre nei confronti della prole trovano analoga applicazione sia che si tratti di separazione dei coniugi sia che si tratti di separazione della coppia di fatto.
Una delle maggiori tutele, infatti, che la Legge adotta nei confronti dei figli minori riguarda proprio l'abitazione della casa familiare. in buona sostanza, l'assegnazione della stessa abitazione viene effettuata sempre a tutela dei figli e del loro interesse a non subire il trauma dell'allontanamento dalla casa ove si è svolta la loro esistenza fino al momento della separazione tra i genitori.
Per quanto riguarda gli aspetti economici, dunque, non vi rimane che provvedere diversamente non potendo ricorrere al giudice per disciplinare la vostra separazione di coppia di fatto.
avv. Marina Ligrani
Gentilissimo Nunzio,
mi spuace ma il diritto all'assegnazione della casa familiare (a prescindere da chi sia intestatario) ha il suo fondamento nell'esigenza di tutela dei figli e cioe' la Legfe intende conservare loro lo stesso habitat domestico e, questo sia nell'ipotesi di coppie unite in matrimonio che nell'ipotesi di coppie di fatto.
Come Ke avevo gia' specificato la liquidazione della quota non e' un Suo diritto fino a quando la bambina non sara' maggiorenne ed indipendente economicamente, salvo che la Sua compagna intenda procedere in questo senso.
A Sua completa disposizione.
Cordialmente.
Avv.Silvia Parrini (FORO DI PISA)