intentare causa ex art 844 c.c.

Inviata da Luca. 24 ago 2020

Buonasera,

Mi trovo nella spiacevole condizione di dover valutare se intentare una causa al vicino molesto; in particolare si tratta di numerosi episodi di inquinamento acustico causati da voce alta - tanto da poter seguire senza alcun problema ' i discorsi' tenuti - musica e televisore ad alto volume, oltre a serrande e finestre sbattute rumorosamente e fastidiosi fischi. Premetto che a causa di tali rumori sono spesso costretto a dover cambiare stanza (anche per dormire) e talvolta anche ad utilizzare cuffie o tappi per le orecchie..
Sto altresi' valutando l'ipotesi di richiedere perizia fonometrica preventiva per  quantificare l'impatto acustico sulle diverse stanze della casa e quindi valutare se viene superata la soglia della normale tollerabilita'.
Preciso inoltre che l'attivita' molesta e' per lo piu'  causata dai toni eccessivamente alti di telefonate o discussioni con altri.
Abbiamo provato a rendere nota la situazione al diretto interessato ma senza soluzione; la risposta a tale rimostranze e' stata quella di citare il regolamento di condominio il quale richiedeva il silenzio (obbligatorio) unicamente nelle fasce orarie di riposo ( prima delle 08.00 / dopo le 22.00) e che dunque egli - per converso - poteva continuare a fare tranquillamente cio' che piu' gli pareva e piaceva presso la propria abitazione  senza alcun riguardo alcuno e in tutte le altre differenti fasce orarie della giornata.
E' consigliabile dunque intentare una causa civile ex art 844 c.c. in tale  situazione?

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Va bene la perizia fonometrica.
Trattandosi di diritti reali, prima della causa bisognerebbe attivare comunque la mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della futura causa.
Bisognerebbe anche capire se i problemi lamentati siano riconducibili a vizi costruttivi, configurandosi in tal senso una possibile responsabilità del venditore-costruttore (a seconda di quando è stato realizzato l'immobile).
In ogni caso, potrebbe anche attivare un procedimento di richiesta di consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi ( da radicarsi davanti al Tribunale) che permetterebbe di avere un quadro più chiaro della situazione e: tale procedimento permetterebbe di non attivare la mediazione obbligatoria.

Avv. David Micheli Avvocato a Trento

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assolutamente si, in tali situazioni la perizia fonometrica può essere determinante per l'inizio della causa................................
se vuole sono a disposizione

Avvocato Di Lallo Avvocato a Vairano Scalo

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