insoluto ditta svizzera

Inviata da simone. 27 feb 2018 Negoziazione assistita

Buongiorno. Sono il titolare di una piccola azienda della provincia di Milano LAMEX sas.
Nel 2016 abbiamo eseguito delle lavorazioni per una ditta Svizzera la MEKKAFIN sa che non mi ha pagato e mi sono rivolto alla dogana la quale mi ha consigliato di rivolgermi al Giudice di Pace del circolo di Vezia il quale mi ha dato ragione. la Mekkafin ha fatto appello alla CAMERA DI ESECUZIONE E FALLIMENTI TRIBUNALE D'APPELLO il quale purtroppo mi ha dato torto perché i signori contestano il fatto che non hanno firmato i DDt e perciò secondo loro non hanno ricevuto il materiale ma le fatture e ddt si. la cifra si aggira sui €.4500. Ora come posso fare, ho qualche altra possibilità?

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Gentilissimo, Le allego quanto ho trovato con una velocissima ricerca sulla Camera d'Esecuzione e Fallimenti.
Non può decidere nelle cause di disconoscimento di debito e di accertamento dell'inesistenza del debito .
Camera di esecuzione e fallimenti
In sintesi, la Camera d'esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (CEF) vigila sull'applicazione nel Cantone Ticino della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889 (LEF).
La CEF esercita due competenze principali (art. 48 lett. e LOG):
• vigila, quale autorità cantonale unica di vigilanza, sull'operato degli uffici d'esecuzione e fallimenti del Cantone nonché degli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD;
• decide in seconda istanza gli appelli e i reclami nelle cause proposte a norma della LEF, escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento dell'inesistenza del debito (art. 85a LEF).
La CEF è pure competente per:
• decidere in seconda istanza i reclami in materia di riconoscimento di decreti stranieri di fallimento e di concordato (art. 166 e seguenti LDIP);
• infliggere le sanzioni disciplinari previste dall'art. 14 cpv. 2 LEF;
• decidere le istanze di restituzione di termine secondo l'art. 33 cpv. 4 LEF;
• determinare il modo di realizzazione secondo l'art. 132 LEF;
• tassare le operazioni non tariffate degli organi di esecuzione e fallimenti;
• determinare con ordinanze amministrative e circolari il modo di procedere per la pratica attuazione del diritto esecutivo;
• pronunciare sui ricorsi in materia di patti di riserva di proprietà;
• esercitare la sorveglianza sui registri per il pegno del bestiame tenuti dagli uffici di esecuzione.
La CEF esercita inoltre, per il tramite dell'Ispettorato di esecuzione e fallimenti (IspCEF), funzioni ispettive sulla gestione degli uffici di esecuzione e fallimento e sugli organi non sottoposti alla LORD. Provvede, d'intesa con il Dipartimento delle istituzioni, alla corretta formazione professionale e all'aggiornamento continuo degli organi di esecuzione e fallimento (art. 10 cpv. 5 LALEF).
Per contro, la CEF non è competente per:
• decidere sugli appelli e reclami interposti contro decisioni di accertamento di debito (art. 79, 153a cpv. 1, 186, 279 cpv. 2 e 315 cpv. 1 LEF), disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF), accertamento dell'inesistenza del debito (art. 85a LEF);
• decidere i ricorsi contro l'inazione di un ufficio di esecuzione sito fuori cantone la cui assistenza è stata richiesta da un ufficio ticinese (art. 4 LEF);
• vigilare sull'operato dell'Ufficiale di esecuzione e fallimenti nelle sue vesti di autorità ai sensi degli art. 609 CC e 96 cpv. 2 LAC.

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Gentilissimo Sig. Simone,
bisognerebbe leggere gli atti e verificare , secondo il diritto svizzero, le possibilità di agire opponendosi a quest'ultima decisione

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