Ingiusta installazione

Inviata da Sansone. 15 lug 2020

il mio vicino, in mia assenza, si è introdotto nel mio cortile ed ha installato, lungo il suo muro che confina col mio cortile, un tubo per lo scarico dei fumi della cucina. Un mio conoscente ha fotografato il tutto, cosicchè ho inviato una raccomandata AR (con le foto), paventando una denuncia per art 637 cod. pen, e intimandogli di rimuovere tutto entro una settimana (avvisandomi quando intende entrare), altrimenti rimuoverò io l'opera. Ho agito correttamente?

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Il codice civile (art. 840) disciplina l'accesso del vicino sul fondo altrui se ne viene riconosciuta la necessità per la realizzazione di un'opera propria. Se l'accesso provoca danni, devono essere adeguatamente indennizzati.
La collocazione di un tubo per lo scarico dei fumi della cucina potrebbe invece configurare un problema di immissioni, sempre disciplinate dal codice civile (art. 844).

Avv. David Micheli Avvocato a Trento

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Buongiorno sig. Sansone,

il reato da Lei indicato è procedibile a querela. Questo significa che Lei ha termine 3 mesi dalla notizia del fatto per depositare denuncia - querela presso le competenti Autorità.

Il delitto in esame punisce chi, volontariamente, si introduca in maniera arbitraria e senza necessità in un fondo altrui, il quale sia recintato da un fosso, da una siepe viva oppure da un altro riparo stabile.

La condotta tipica consiste nell’introdursi in un fondo altrui che sia recintato da un fosso, da una siepe viva oppure da un altro riparo stabile. Qualora, però, il mezzo utilizzato costituisca, di per sé, una fattispecie criminosa, quale ad esempio il danneggiamento, ex art. 635 del c.p., si ha un concorso di reati.

In ogni caso, l’ingresso arbitrario dell’agente deve avvenire senza necessità. Non è, dunque, sufficiente che il fondo sia recintato con delle reti metalliche, dei fili di ferro, o dei muri, oppure che il recinto non sia aperto nel momento del fatto, essendo anche necessario che l’introduzione avvenga senza necessità, ossia in maniera del tutto arbitraria. In ragione di ciò, il consenso dell’avente diritto esclude, quindi, l’illiceità del fatto.

Per eventuali dubbi o approfondimenti occorre fissare un appuntamento.

Cordialità

Studio legale Avv. Salvatore Maurici Avvocato a Como

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Egregio signor Sansone,
per la rimozione dell'opera Lei sicuramente non potrà autonomamente effettuarla ma instraurare ( se ve ne sono i presupposti, azione giudiziaria).E' necessario avere alcuni dati relativi alla distanza del tubo dal confine . A questo proposito segnalo che la Cassazione, in più occasioni, ha avuto modo di chiarire che la distanza di almeno un metro dal confine è prescritta dall'art. 889 c.c., comma 2, per l'installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili, giacchè per tali condutture, con flusso costante di sostanze siano esse liquide o gassose, il legislatore ha considerato la potenziale attitudine ad arrecare danno alla proprietà confinante, stabilendo, presuntivamente di diritto la pericolosità.
Sono a disposizione per assisterla.
Cordiali saluti

Avv. Emanuela Pesce Avvocato a Milano

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Buongiorno,
Ha fatto bene ad inviare immediatamente una raccomandata, per le prossime mosse però si rivolga ad un avvocato di sua fiducia onde evitare di cadere nel reato di ragion fattasi. Cordiali saluti
Avv. Jacopo Pepi, Firenze

Studio Avvocati Pepi Avvocato a Firenze

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Buongiorno Sansone,
gli estremi per presentare una querela nei confronti del suo vicino ci sono sicuramente poiché lo stesso è entrato nella sua proprietà senza il suo consenso.
Se ha bisogno di assistenza in tal senso sono a sua disposizione.
Cordiali saluti
Avv. Natascia Carignani

Studio Legale Carignani Avvocato a Lucca

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