Indennità di trasferta

Inviata da Flavio. 25 nov 2016 Consulenza del lavoro

Gentili Avvocati,
Sono responsabile del personale in un'azienda della Campania che si occupa di riparazione e manutenzione di carrelli elevatori. Tale attività prevede che gli operai si rechino regolarmente presso i clienti fuori dal comune dell'azienda, restando però nell'ambito del territorio campano. Il lavoro "fuori sede" è quindi la norma e i nostri operai si spostano con veicoli aziendali tutti i giorni e le ore di viaggio rientrano nel computo delle ore lavorative giornaliere previste dal contratto (quello applicato è il CCNL del Commercio).
L'azienda ha poi un’unità locale fuori della Campania, presso un cliente con cui ha un contratto di assistenza tecnica quasi giornaliera; a turno gli operai vengono mandati lì in trasferta con tutte le spese pagate (trasporto, vitto e alloggio).
Vi chiedo se l’indennità di trasferta va erogata in entrambi i casi, solo nel secondo (cliente fuori regione) o addirittura in nessuno dei due casi. Infine, se nel secondo caso va riconosciuta, vorrei sapere se l'indennità vale anche per l’ultimo giorno, quello in cui il dipendente non pernotta perché fa rientro in azienda entro la fine della giornata lavorativa.
Vi ringrazio per l’attenzione e l’eventuale chiarimento che vorrete fornirmi.
Cordiali saluti

F.S.

Risposta inviata

A breve convalideremo la tua risposta e la pubblicheremo

C’è stato un errore

Per favore, provaci di nuovo più tardi.

Miglior risposta

Gentile Signor Flavio,
mi pare di comprendere che nel caso della Sua azienda siamo in presenza dei cd. lavoratori “trasferisti” (cioè dipendenti che espletano la propria prestazione lavorativa in luoghi sempre diversi da quello della sede aziendale).
La differenza sostanziale tra “lavoratore in trasferta” e “lavoratore trasferista” sta proprio nell'aspetto temporale della prestazione svolta fuori dai locali aziendali (“temporanea/occasionale” per i lavoratori in trasferta; invece “continuativa/ quotidiana” per i lavoratori trasferisti).
Tale distinguo porta anche ad una diversificazione in termini retributivi: ai lavoratori in trasferta spetta una semplice indennità di “trasferta” per l’appunto, invece è prevista una quota fissa per il trasfertista.
L’art. 51 del TUIR al 6° c. stabilisce che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre diversi e variabili, anche se corrisposte con continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
Sperando di aver fugato il Suo dubbio, porgo cordiali saluti.

Avv. Teresa Fiortini Avvocato a Firenze

58 Risposte

34 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Avvocati specializzati in Consulenza del lavoro

Vedere più avvocati specializzati in Consulenza del lavoro

Altre domande su Consulenza del lavoro

Esponi il tuo caso ai nostri avvocati

Invia la tua richiesta in forma anonima e riceverai orientamento legale in 48h.

50 QANDA_form_question_details_hint

La tua domanda e le relative risposte verranno pubblicate sul portale. Questo servizio è gratuito e non sostituisce una seduta psicologica.

Manderemo la tua domanda ai nostri esperti nel tema che si offriranno di occuparsi del tuo caso.

Il prezzo delle consulenza non è gratuito e sarà soggetto alle tariffe dei professionisti.

Il prezzo delle consulenza non è gratuito e sarà soggetto alle tariffe dei professionisti.

Introduci un nickname per mantenere l'anonimato

La tua domanda è in fase di revisione

Ti avvisaremo per e-mail non appena verrà pubblicata

QANDA_form_question_already_exists_ttl

QANDA_form_question_already_exists_txt

avvocati 9200

avvocati

domande 18750

domande

Risposte 46050

Risposte