In caso di revoca della patente(art.186) devono trascorrere 3 anni,ma da quando?

Inviata da Francesco. 3 gen 2019

Nella sentenza di condanna (del 2017) in mio possesso è riportato che la revoca della patente di guida ha durata triennale a decorre dalla data di accertamento della sentenza di condanna e nel frattempo non si può conseguirne un’altra.
Nel web ho letto che i tre anni devono tener conto anche del provvedimento di sospensione “presofferto”.
Ordinanza Tribunale di Bologna
18 luglio 2018, n. 5789.
Ringrazio chi mi può fornire delucidazioni.

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Buongiorno, credo ce l'opinione più accreditata sia nel senso che il termine triennale decorre dal momento in cui l'accertamento del reato divenga definitivo, pertanto la pronuncia di definizione del procedimento penale divenga irrevocabile.

Avv. Antonio Cesarini Avvocato a Bergamo

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egregio sig. francesco,
l'art. 219 comma 3-ter recita così : “Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222”.
Il Ministero dei Trasporti aveva sempre identificato siffatta data con il momento del passaggio in giudicato (ovvero nel momento in cui la sentenza non è più impugnabile.
In merito finalmente si è espresso recentissimamente il Tribunale Civile di Bologna che con con un' ordinanza del luglio 2018 , ha stabilito che la sospensione della patente debba essere anch'essa conteggiata nei tre anni stabilendo che la data di accertamento del reato è la data del provvedimento di sospensione cautelare della patente e non la data del passaggio in giudicato del provvedimento di revoca.
cordialmente
avv Francesco Colantonio

Avv. Francesco Colantonio Avvocato a Brescia

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