Il mio ex mi puó dare la tutela assoluta?

Inviata da Lourdes. 2 dic 2015

Salve,
con il padre di mia figlia ho un rapporto conflittuale ma volevo sapere se è possibile che lui dandomi una lettera in cui mi cede la tutela assoluta su mia figlia non ci sia bisogno di far da tramite un avvocato o andare davanti al tribunale?!

Vorrei avere la tutela completa per riuscire a fare dei documenti solo io dato che lui si nega solo per dispetto.

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Gent.Sig.a, solo con l'affidamento esclusivo è possibile l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale, e quindi l'assunzione delle decisioni relative alla vita di Sua figlia. Una dichiarazione in tale senso del padre non ha alcuna valenza giuridica. La domanda, al di là dell'iter giudiziario, diverso per i figli c.d. "matrimoniali" e "non matrimoniali", potrà essere presentata congiuntamente o solo da Lei, in ogni caso è necessaria l'assistenza di un legale.
Le segnalo che il mio Studio si occupa da molti anni esclusivamente di Diritto di Famiglia.
Un cordiale saluto
Avv. Raffaella Angelica Molendini (Milano, Roma, province)

Avv. Raffaella Angelica Molendini Avvocato a Milano

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Gent.ma Sig.ra,
l'affidamento esclusivo può essere richiesto tramite avvocato con istanza specifica da depositare avanti il Tribunale preposto.
Successivamente l'Adita Giustizia verificherà se vi sono o meno i presupposti in merito a tale domanda per poi decidere.
Cordialità
Avv. Stefano Lucarelli

Avv. Stefano Lucarelli Avvocato a Varese

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La risposta della Collega è pienamente condivisibile.
Avv. Alfredo Guarino

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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Buongiorno Signora Lourdes.
La responsabilità dei genitori (ex potestà genitoriale) è sancita dall’art. 30 Cost. e non viene considerata una libertà personale, ma un diritto-dovere che tutela gli interessi del minore ad avere “un pieno sviluppo della sua personalità” e lo collega ai doveri scaturenti (prima dei diritti) alla responsabilità genitoriale.
Di conseguenza, non ritengo che il padre di Sua foglia possa “liberarsi” dei propri doveri genitoriali con una semplice lettera di cessione della responsabilità genitoriale. In caso, ove Suo marito sia venuto meno ai propri obblighi nei confronti della figlia, pregiudicando i diritti di quest’ultima (salute, istruzione etc), potrà ricorrere al Giudice per chiedere la decadenza dalla potestà genitoriale di Suo marito.
Le indico di seguito le caratteristiche principali del procedimento per ottenere la decadenza dalla responsabilità genitoriale:
- presupposti della decadenza: il Tribunale per i Minorenni può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio;
- in caso ricorrano gravi motivi, il Giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore;
- il Tribunale può pronunciare altri provvedimenti differenti rispetto a quello di decadenza dalla responsabilità genitoriale; infatti, nel caso in cui la condotta del genitore non sia tale da fargli perdere la responsabilità genitoriale ma comunque sia pregiudizievole al figlio, il Giudice può adottare altri provvedimenti convenienti e può anche disporre il suo allontanamento dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore, ai sensi dell’art. 333 c.c.;
- la decadenza dalla responsabilità genitoriale può essere chiesta mediante deposito del ricorso dinanzi al Tribunale per i Minorenni del luogo di abituale dimora del minore alla data della domanda;
- infine, in qualsiasi momento, il Giudice può reintegrare il genitore nella responsabilità genitoriale quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, sia escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio, ai sensi dell’art. 332 c.c.
Resto a disposizione in caso di ulteriori necessità e/o chiarimenti ed invio distinti saluti.

Avv. Stab. Rossana Delbarba

Anonimo-155490 Avvocato a Brescia

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Buongiorno Signora Lourdes.
La responsabilità dei genitori (ex potestà genitoriale) è sancita dall’art. 30 Cost. e non viene considerata una libertà personale, ma un diritto-dovere che tutela gli interessi del minore ad avere “un pieno sviluppo della sua personalità” e lo collega ai doveri scaturenti (prima dei diritti) alla responsabilità genitoriale. Di conseguenza, non ritengo che il padre di Sua foglia possa “liberarsi” dei propri doveri genitoriali con una semplice lettera di cessione della responsabilità genitoriale. In caso, ove Suo marito sia venuto meno ai propri obblighi nei confronti della figlia, pregiudicando i diritti di quest’ultima (salute, istruzione etc), potrà ricorrere al Giudice per chiedere la decadenza dalla potestà genitoriale di Suo marito.
Le indico di seguito le caratteristiche principali del procedimento per ottenere la decadenza dalla responsabilità genitoriale:
- presupposti della decadenza: il Tribunale per i Minorenni può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio;
- in caso ricorrano gravi motivi, il Giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore;
- il Tribunale può pronunciare altri provvedimenti differenti rispetto a quello di decadenza dalla responsabilità genitoriale; infatti, nel caso in cui la condotta del genitore non sia tale da fargli perdere la responsabilità genitoriale ma comunque sia pregiudizievole al figlio, il Giudice può adottare altri provvedimenti convenienti e può anche disporre il suo allontanamento dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore, ai sensi dell’art. 333 c.c.;
- la decadenza dalla responsabilità genitoriale può essere chiesta mediante deposito del ricorso dinanzi al Tribunale per i Minorenni del luogo di abituale dimora del minore alla data della domanda;
- infine, in qualsiasi momento, il Giudice può reintegrare il genitore nella responsabilità genitoriale quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, sia escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio, ai sensi dell’art. 332 c.c.
Resto a disposizione in caso di ulteriori necessità e/o chiarimenti ed invio distinti saluti.

Avv. Stab. Rossana Delbarba

Anonimo-155490 Avvocato a Brescia

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Gentile Signora Lourdes,
come rappresentatole dai Colleghi che mi hanno preceduta, l'eventuale dichiarazione da Lei descritta, rilasciata del padre di Sua figlia non ha alcun valore legale, poiché si verte in materia dei c.d. diritti indisponibili.
E' necessario che Lei si rivolga ad un Avvocato per avviare, davanti al Tribunale competente, il procedimento di separazione legale (se coniugati) oppure di regolamentazione delle condizioni di affidamento della minore (se coppia di fatto).
Il mio studio è a sua disposizione per ogni necessità.
Cordiali saluti.
Avv. Lucilla Navarra

Avv. Lucilla Navarra Avvocato a Roma

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Ad integrazione della mia precedente risposta, Le segnalo che, in caso la Sua richiesta sia solo vola ad ottenere il rilascio dei documenti, può anche ricorrere al Tribunale ordinario per chiedere l'autorizzazione ad ottenere il rilascio di determinati documenti (carta d'identità e passaporto, non so se è il Suo caso) in caso di assenza di consenso dell'altro genitore.
Anche per questa possibilità Le segnalo quanto segue:
- è necessario presentare la domanda al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore;
- il genitore ricorrente deve provare di aver inutilmente chiesto l’assenso all’altro genitore o l’impossibilità di richiedere tale assenso;
- la domanda deve essere depositata, direttamente dal ricorrente o per il tramite di persona delegata, nella Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, che iscriverà a ruolo il procedimento rilasciando il relativo numero;
- il Giudice può decidere di fissare un’udienza per verificare le ragioni del mancato assenso dell’altro genitore oppure emettere un provvedimento senza fissare alcuna udienza.
Resto a disposizione in caso di necessità ed invio distinti saluti.
Avv. stab. Rossana Delbarba

Anonimo-155490 Avvocato a Brescia

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E' necessario oltre che opportuno che transiti attraverso il tribunale per disciplinare la responsabilità genitoriale e l'affidamento che, se effettivamente il suo compagno si disinteressa, potrebbe essere disposto in capo a lei in via esclusiva
Resto a disposizione

Studio Legale Avv. Laura Ferrari Avvocato a Novara

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Buongiorno
Condivido quanto indicatole dalla collega che mi ha preceduto. Aggiungo che comunque, il manifestato e debitamente documentato disinteresse morale e materiale del padre nei confronti del minore, potrebbe giustificare un affido esclusivo a Lei. Naturalmente è necessario che si affidi ad un avvocato esperto in diritto di famiglia affinché valuti se sussistono tali presupposti e se sia opportuno inserire tale richiesta nelle condizioni di separazione.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Studio legale Vizzolesi

Studio Legale Vizzolesi Avvocato a Collecchio

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Gentilissima Lourdes,
una eventuale dichiarazione del padre di Sua figlia del tenore che ha descritto non avrebbe alcuna valenza ed efficacia atteso che si verte in materia di diritti c.d indisponibili.
E' necessario che Lei si rivolga ad un Avvocato esperto in Diritto di Famiglia per curare la pratica di separazione personale (se coniugati) oppure di regolamentazione delle condizioni di affidamento di Sua figlia (se coppia di fatto).
A Sua disposizione per assistenza.
Cordialmente.
Avv.Silvia Parrini (FORO DI PISA)

Avv. Silvia Parrini Avvocato a Cascina

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