I figli possono richiedere i soldi accantonati dalla madre mentre erano minori?

Inviata da Antonio. 28 nov 2018 Divorzio

Sono separato dal 2001, divorziato dal 2010, affido condiviso senza assegno di mantenimento per la ex moglie, impiegata bancaria, e un assegno per le spese mensili di due figli (anno di nascita 1998 e 2000, quindi oggi entrambi maggiorenni) che dal 2001 ad oggi e passato dai 600 euro iniziali ai circa 675 attuali, a cui si aggiungono le spese scolastiche e mediche al 50% oltre ad un’attività extrascolastica per figlio (tipo palestra, corsi musica, danza, etc.) sempre divisi al 50% aggiunti con la sentenza di divorzio (quindi con i figli che avevano allora 10 e 12 anni)

Libero professionista (P.IVA) con un reddito imponibile lordo di circa 43.000 euro negli anni contro i circa 35.000 della mia ex moglie.

Alla mia ex moglie è stata in fase di separazione assegnata la casa coniugale, di cui siamo proprietari al 50% valore commerciale circa 380.000-400.000 euro, un valore figurativo se fosse in affitto, di circa 800-900 euro mensili (è una villettina di 140 mq commerciali + sottotetto mansarda, non accatastato di 50mq). Dal 2001 al 2015 ho continuato a pagare la mia parte pro quota del mutuo (altri 270 euro mensili circa) e dal Luglio 2015 ne siamo definitivamente proprietari.
Complessivamente, tra week end alternati, due gg infrasettimanali, una settimana a natale e 4 settimane nel periodo estivo, i ragazzi mangiavano e dormivano con me circa 100 gg l’anno fino al 2010, 120 dal 2010 al 2014 e 140 gg dal 2014 al 2018
Abbiamo l’affido condiviso, per cui la madre, a cui è stata assegnata la casa, e automaticamente diventata “amministratrice” di quanto versato dal padre a favore dei figli e di cui lei dovrebbe, secondo legge “contribuire” proporzionalmente al suo reddito.
Chiedo dunque se, essendo quelle che sono le pure spese “alimentari” per i due figli per 240 gg o il fatto che provvedesse a lavare e stirare, queste due voci sia possibile considerarle ampiamente compensate dall’assegnazione dell’immobile (che a valore figurativo di affitto è come se avesse beneficiato di circa altri 400-450 euro mensili..).
Se la ex moglie deve contribuire in proporzione al reddito, ciò significa che per 16 anni (dal 2002 al 2018) l’ammontare liquido conferito per le spese ordinarie dei figli doveva essere, semplificando, 1.100 euro mese (600 euro da me versati e 500 euro che avrebbe dovuto versare lei, in proporzione al suo reddito).
Ovviamente i ragazzi non sono mai costati, per le rimanenti voci di loro mantenimento (abbigliamento/paghetta e divertimenti, vacanze estive) 1.100 euro mese ed oggi, non a mio favore, ma solo per i figli, vorrei che la ex moglie versasse quanto accantonato in 16 anni nei conti correnti aperti per i ragazzi, non si trattano di soldi suoi..
Si tratta di cifre importanti, perché se anche avesse messo da parte 100 euro al mese per 16 anni significherebbe che i ragazzi si ritroverebbero nei loro conti 19.200 euro con i quali coprire i primi anni di spese universitarie.
Ovviamente la madre “non risponde” a questo quesito che io le pongo da tempo e che anche il mio primogenito che già studia fuori sede e che con 800 euro al mese si mantiene “di tutto” (libri, affitto, spillaggio, spese alimentari, etc.) e capisce oggi che soldi destinati a lui ed alla sorella sono invece nella disponibilità della madre.
Posso in qualche modo agire giudizialmente affinchè quanto residua da quanto “conferito da padre e madre per 16 anni” venga oggi trasferito nei conti correnti dei figli maggiorenni?

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Buongiorno sig. Antonio,
purtroppo non esiste un onere di rendicontazione del denaro ricevuto da un genitore per il mantenimento dei figli. Pertanto, salvo un dovere "morale" della madre, non è possibile vantare alcun diritto specifico da parte sua né da parte dei figli.
Da quanto scrive non si capisce però se la situazione attuale sia ancora la medesima, pur in presenza di figli maggiorenni. In questo caso ritengo che potrebbe essere utile, quantomeno per il futuro, modificare le condizioni di divorzio e quindi versare direttamente ai figli l'assegno di mantenimento.
In ogni caso le suggerisco di contattare un avvocato della sua zona per poter ricevere maggiori informazioni.
Cordiali saluti.
Avv. Marco Dieni

Avv. Marco Dieni Avvocato a Monza

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Non può perchè si tratta di contributo al mantenimento per i figli, che avrebbe dovuto essere utilizzato per loro, se non lo è stato, non può comunque obbligarla a ciò Piuttosto se sono cambiate le condizioni può chiedere con ricorso al Tribunale una riduzione del suo contributo per i figli alla sua ex moglie, ovvero chiedere di vesare direttamente l'ìimporto ai figli
Resto a disposizione
saluti

Studio Legale Avv. Laura Ferrari Avvocato a Novara

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Egregio sig.Antonio,se Suo figlio vive ora altrove per studiare può orientarsi a versare direttamente a lui la quota che compete per il suo mantenimento.Cordialmente avv.Alfredo Guarino Napoli

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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Gentile Antonio,
non può farlo perché l'importo del mantenimento per i Suoi figli da versare alla madre è stabilito in una sentenza, pertanto Lei era obbligato a tali versamenti in favore della Sua ex moglie e non può richiedere indietro, neppure per i figli, la somma che presume che la Signora abbia accantonato nel corso degli anni. Somma che, peraltro, non è quantificabile.
Eventualmente potrebbe richiedere una modifica delle condizioni del divorzio nella parte riguardante il mantenimento dei figli, ma solo se la situazione di fatto è, ad oggi, differente dall'epoca in cui tali condizioni sono state stabilite.
Distinti saluti
Avv. Alessandro Tadei

Avv. Alessandro Tadei Avvocato a Fano

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