Ho scoperto che il mio ex mi fa seguire

Inviata da Maria Laura. 5 ott 2015

Ho scoperto che quel pazzo del mio ex mi faceva seguire da un investigatore privato per conoscere tutti i miei movimenti. L'ho lasciato e lui s'è fissato col fatto che avessi un altro. Partendo dal presupposto per cui l'ho lasciato non per qualcuno ma solo perché non ero più innamorata...che diritto legale ha lui di farmi pedinare? Non siamo stati sposati, e in più c'eravamo già lasciati! Ci sono i presupposti per una denuncia? Non è violazione della mia privacy?

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Il fatto descritto mi sembra che rilevi proprio sotto il profilo della violazione della riservatezza e della trattazione dei dati personali, piuttosto che circa la condotta prevista dall’art. 612-bis c.p., ossia gli “Atti persecutori” (c.d. “stalking”, per gli amanti degli stranierismi).
Invero la normativa di settore (specie il d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali) consente la raccolta e la trattazione di dati personali riguardanti terze persone con il loro consenso informato ovvero per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti ed azionabili in giudizio, di rango perlomeno pari al sacrificio della riservatezza così producentesi.
Anche i periodici provvedimenti generali del Garante, che autorizzano e regolano l’attività professionale degli investigatori privati, pone limiti e regole improntate ai medesimi principi.
Ne consegue che se, come pare di capire, l’unico movente del suo ex ragazzo – nonché dell’ investigatore incaricato di seguirla e verosimilmente di raccogliere informazioni su di lei e riferirle al suo committente – è quello della morbosa curiosità fine a se stessa, a parer mio, siamo fuori dai parametri legali in cui la normativa citata colloca la possibilità di raccogliere e trattare dati personali altrui.
Da tali condotte possono derivare, poi, diverse violazioni del citato codice della riservatezza e di varia gravità, a seconda degli specifici comportamenti e del grado di “sensibilità” dei dati abusivamente raccolti e trattati, con relative sanzioni che vanno dall'amministrativo al penale.
Lei, quindi, potrà provvedere – oltre a fare diffide, denunce, querele, ecc. – a fare un esposto al Garante per il trattamento dei dati personali affinché verifichi la correttezza del comportamento sia del suo ex fidanzato sia dell’investigatore operante per conto di costui, a condizione, ben s’intende, che lei possa documentare le sue affermazioni.

Avv. Gianluca Bergamaschi

Avv. Gianluca Bergamaschi Avvocato a Fidenza

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Gent.ma Sig.ra Maria Laura,
se Lei ha la prova di quanto afferma può certamente far valere i Suoi diritti sia in sede penale sia civile.
Cordiali saluti

Avv. Alessandra degli Atti

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Certo, può fare denuncia penale e anche azione civile con richiesta di risarcimento danni, provando ciò che dice.

Resto a disposizione

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C'è sicuramente una invasione della sua sfera privata e il pedinamento può configurare una fattispecie di reato.
Le consiglio una diffida a farlo smettere, diversamente potrà procedere alla denuncia penale ed eventualmente chiedere un risarcimento per il nocumento patito. Naturalmente deve avere le prove per fare una denuncia, diversamente va incontro a controdenunce per calunnia.
Nel caso Le consiglio di farsi assistere da un legale.

Cordiali saluti.
Barbara Spinella

Avvocato Barbara Spinella Avvocato a Milano

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Pedinare una persona, anche se accecati dall’ossessione amorosa o dalla gelosia, può costituire un serio rischio perché, a meno di non essere visti e di non creare alcun turbamento nella vittima, si può subire un processo penale.
Il pedinamento, infatti, può essere un reato. La condizione è, appunto, che la vittima, accorgendosi di essere seguita, subisca un disagio e venga spaventata, temendo per la propria sicurezza.
la Cassazione con una recente sentenza ha chiarito che affinché scatti il reato di molestia, il pedinamento non è di per sé sufficiente, ma sarebbe necessario un comportamento che interferisca nell’altrui sfera di libertà ed è sufficiente arrecare turbamento alla vittima, anche senza bisogno di una effettiva coazione della libertà di movimento di quest’ultima.
Si tuteli inviando una lettera di diffida
Avv. Silvana Emili
( ordine avvocati Pesaro-Urbino)

Avv. Silvana Emili Avvocato a Mondolfo

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