Facoltà disdetta del locatore nel contratto per studenti universitari

Inviata da Alessandro. 28 nov 2017 Contratti

Sono proprietario di un piccolo appartamento, concesso in locazione abitativa con contratto di natura transitoria per studenti universitari ( stipulato utilizzando il tipo di contratto obbligatorio di cui all'allegato E al D.M. 30 dicembre 2002) con durata 01.10.2016 – 31.03.2018.

Recentemente ho posto in vendita l'appartamento ed alcuni potenziali acquirenti mi chiedono informazioni sulla possibilità di risolvere il contratto alla data del 31.03.2018.

A mio sommesso avviso questo non mi pare possibile, in quanto l'art 16, ultimo periodo, del succitato allegato E (e quindi del contratto in essere) prevede espressamente che : " Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali
nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3".

Pertanto dovrebbe trovare applicazione - se non altro in via analogica- la procedura di cui all'art. 3, comma 1, lett. g), della Legge n. 431/98, con preavviso- da inviare al conduttore almeno 6 mesi prima - a far luogo dalla prima scadenza naturale del contratto, che corrisponde nella specie appunto al 31 marzo 2018.
( Preciso che non ho inserito nel contratto alcuna clausala specifica che espressamente preveda la succitata facoltà di disdetta del locatore, ma a mio avviso la stessa dovrebbe comunque operare in virtù del richiamo effettuato all'art 3 L.431/98 dal richiamato allegato E DM 30.12.2002 e quindi dal mio contratto).

Nell'ipotesi in cui conveniate con le mie argomentazioni, vorrei sapere anche se il preavviso al conduttore debba essere effettuato alla prima scadenza con 6 mesi di anticipo (come da anzidetto art 3 L 431/98) ovvero con soli 3 mesi, come indicatomi da alcune agenzie immbobiliari).

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La disdetta dee essere inviata a mezzo raccomandata a.r. almeno 3 mesi prima della scadenza onde evitare il rinnovo del contratto, salvo che non sia stato pattuito un termine diverso.
Cordiali saluti
Avv. stefania De Luca

Avvocato Stefania De Luca Avvocato a Roma

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