Eredità, successioni e rinuncia

Inviata da dappres. 23 gen 2021

Buongiorno, vi scrivo in quanto ho un dubbio che vorrei risolvere.
Mio padre e i suoi fratelli non hanno mai fatto rinuncia all’eredità del padre (mio nonno) deceduto 6 anni fa. Il nonno, oltre a 6 figli, ha lasciato una seconda moglie che sta vivendo nella casa di proprietà del nonno; mentre la nonna è venuta a mancare prima che il nonno si risposasse.
A tal proposito vorrei capire meglio come funziona la accettazione dell'eredità. Da quanto ho capito l'art. 480 c.c. fissa in dieci anni il diritto di accettare l'eredità (dei discendenti diretti, immagino), passati questi si rinuncia automaticamente (fatto salvo il caso di accettazione tacita). Come si inseriscono in questo caso i nipoti? Dopo quanto tempo possono anch'essi rinunciare all'eredità? Decadono automaticamente anche loro? Devono passare altri 10 anni?
Grazie mille

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Buongiorno,
Lei è sicuramente un chiamato all'eredità in subordine e potrebbe prendere il posto degli eredi rinunciatari ovvero del chiamato all'eredità ( Suo padre) qualora lo stesso non fosse in possesso dei beni del nonno o non abbia posto in essere alcun atto che ne determinasse l'accettazione in questi 6 anni. Lei potrà rivolgersi al Giudice per ottenere la fissazione di un termine ex art 481 cod.civ. entro il quale Suo padre deve dichiarare se intende accettare o rifiutare l’eredità ( per la Sua quota). Ritengo opportuno che Lei si rivolga a un legale esponendo con chiarezza la fattispecie e porre i relativi quesiti. Se lo riterrà mi contatti via piattaforma per il relativo consulto .
Cordiali saluti.

Avv. Emanuela Pesce Avvocato a Milano

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