Eredità del padre defunto

Inviata da Maria M. 14 ott 2015 Eredità

Buongiorno,
vorrei chiedere un parere riguardo alla situazione mia e di mia sorella. Siamo state abbandonate da piccole da nostro padre (sposato con nostra madre) e ricontattate soltanto in seguito alla sua morte per l'apertura del testamento e per il pagamento del funerale. Inizialmente abbiamo risposto con una lettera (scritta da noi) affermando di voler rinunciare a tutto. Sono passati 5 anni, e stiamo pensando di effettuare un inventario con la possibilità di accettare l'eredità. Chiedo, a tal proposito, è ancora possibile farlo? O il tempo a disposizione non lo permette? Vi ringrazio per il gentile parere.

Risposta inviata

A breve convalideremo la tua risposta e la pubblicheremo

C’è stato un errore

Per favore, provaci di nuovo più tardi.

Miglior risposta

Bisogna distinguere due casi:
1. se il chiamato all'eredità è nel possesso dei beni ereditari;
2. se il chiamato all'eredità NON è nel possesso dei beni ereditari.
Nel primo caso, il chiamato all'eredità deve fare l'inventario entro TRE MESI dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice, con la conseguenza che eredita tutto crediti e debiti.
Nel secondo caso, invece, il chiamato all'eredità può fare la dichiarazione di accettare col beneficio di inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto: il diritto di accettare l'eredità si prescrive in DIECI ANNI.
L'accettazione col beneficio di inventario si fa mediante dichiarazione ricevuta DA UN NOTAIO o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.
Se, come penso, rientrate nella seconda ipotesi, siete ancora in tempo ad accettare con beneficio di inventario l'eredità di vostro padre. Il mio consiglio è di recarvi dal notaio che vi aveva contattato che ha il testamento e che si occuperà, rispettando tutti i termini del caso.

Rimango a Vostra disposizione per ogni ulteriore delucidazione.
Cordiali Saluti
Avv. Enrica Anerdi

Studio legale avvocato Enrica Anerdi Avvocato a Alessandria

28 Risposte

862 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Da quanto riferisce sembrerebbe che non siate in possesso dei beni ereditari.
In tal caso, siete senz'altro in tempo per effettuare le necessarie verifiche al fine di comprendere se l'eredità è vantaggiosa o se, invece, vi sono debiti tali da renderla svantaggiosa.
Vi consiglio, pertanto, di fare subito la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario (col beneficio di inventario potrete successivamente rinunciare all'eredità) innanzi al notaio od al cancelliere del Tribunale ove si è aperta la successione.
Verificate con attenzione sia l'ammontare (valore) del patrimonio ereditario che la presenza e l'ammontare di eventuali debiti.
Fatevi assistere da un avvocato esperto in materia successoria o chiedete consiglio ad un notaio di fiducia.
Cordialmente.
Avv. Antonello Guido

Avv. Antonello GUIDO - MATRIMONIALISTA DIVORZISTA, DIRITTO DI FAMIGLIA Avvocato a Catania

92 Risposte

30 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

dfhfghfgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

Avvocato Trotacielo Avvocato a Agropoli

2 Risposte

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Il termine per l'accettazione dell'eredità è di dieci anni dall'apertura della successione (quest'ultima coincide con il giorno della morte del soggetto della cui eredità si tratta). Da quanto emerge in base a ciò che avete esposto, al momento della morte di vostro padre non vi trovavate nel possesso dei beni ereditari, quindi non avevate l'onere di redigere l'inventario entro tre mesi dalla morte di vostro padre (in difetto del quale eravate considerati eredi puri e semplici). Siete quindi ancora in tempo per decidere se accettare o meno l'eredità a voi devoluta. Ovviamente dovrete essere cauti nel caso in cui intendiate accettare, poiché se vostro padre, in vita, aveva contratto debiti, ne risponderete anche con il vostro patrimonio. Cautelativamente, in questi casi, a meno che non si sia sicuri che il valore dell'attivo ereditario è nettamente maggiore rispetto a quello delle passività che ci pervengono dal defunto, è opportuno accettare l'eredità con il beneficio di inventario. Si tratta di una procedura complessa e con i suoi costi da sostenere, ma con l'indubbio pregio di evitare la confusione del vostro patrimonio con quello del defunto con la conseguenza che i debiti ereditari verranno pagati solo con le attività comprese nell'asse ereditario. Ciò che ne dovesse eventualmente residuare (in altri termini, pagati i debiti ereditari) sarà devoluto interamente a voi.
Cordiali saluti.
Avv. Mauro Scatena Salerno

Avv. Mauro Scatena Salerno Avvocato a Lucca

8 Risposte

14 voti positivi

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Buonasera.
Da quanto scritto, non avendo preso possesso dei beni ereditari, potete procedere ad accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, entro il termine di Legge previsto per l'accettazione dell'eredità, pari a 10 anni del decesso di Vostro padre.
I miei più cordiali saluti

Avv. Raffaella Angelica Molendini

Avv. Raffaella Angelica Molendini Avvocato a Milano

91 Risposte

285 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Mi spiace ma la rinuncia all'eredità è definitiva.

Avv. Anceschi Alessio

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Gentile Maria,
ai sensi dell'art. 480 cod. civ., il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni. Il dies a quo coincide con il giorno dell'apertura della successione. Il mio studio resta a vostra disposizione, saluti cordiali

Avv. Giovanni Bonomo

Avv. Giovanni Bonomo Avvocato a Milano

196 Risposte

141 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Buonasera,
come già anticipato dai colleghi il diritto all'accettazione dell'eredità si prescrive in dieci anni e pertanto siete ancora in tempo, atteso che la rinuncia fatta a mezzo lettera non ha valore ,dovendo essere quest'ultima fatta dinanzi al notaio o in cancelleria.
Vi consiglio in ottica cautelativa di accettare con beneficio d'inventario per valutare le consistenze patrimoniali e la presenza di eventuali passività.
Cordialmente
avv. Filippo De Luca

Studio legale avvocato Filippo De Luca Avvocato a Udine

118 Risposte

64 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Gentilissima Maria,
il termine di prescrizione per l'accettazione di eredita' e' di dieci anni quindi siete sempre in tempo.Mi sembra opportuno accettare con beneficio di inventario.
L'accettazione con beneficio di inventario puo' essere fatta anche presso il Tribunale presso cui si e' aperta la successione ovvero del luogo di decesso di Suo padre.
A disposizione per assistenza.
Cordialmente.
Avv.Silvia Parrini (FORO DI PISA)

Avv. Silvia Parrini Avvocato a Cascina

669 Risposte

296 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!


Il diritto ad accettare l'eredità si prescrive in dieci anni.
Bisogna vedere cosa poi è stato fatto davvero all'inizio per capire se quanto volete oggi possiate porlo in essere.
Se non avete fatto una rinuncia esplicita da un Notaio o presso il Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione dovreste essere assolutamente in tempo per accettare e mi pare di capire che lo vogliate afre con beneficio di inventario.

Cordiali saluti.
Barbara Spinella

Avvocato Barbara Spinella Avvocato a Milano

187 Risposte

196 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Avvocati specializzati in Eredità

Vedere più avvocati specializzati in Eredità

Altre domande su Eredità

Esponi il tuo caso ai nostri avvocati

Invia la tua richiesta in forma anonima e riceverai orientamento legale in 48h.

50 QANDA_form_question_details_hint

La tua domanda e le relative risposte verranno pubblicate sul portale. Questo servizio è gratuito e non sostituisce una seduta psicologica.

Manderemo la tua domanda ai nostri esperti nel tema che si offriranno di occuparsi del tuo caso.

Il prezzo delle consulenza non è gratuito e sarà soggetto alle tariffe dei professionisti.

Il prezzo delle consulenza non è gratuito e sarà soggetto alle tariffe dei professionisti.

Introduci un nickname per mantenere l'anonimato

La tua domanda è in fase di revisione

Ti avvisaremo per e-mail non appena verrà pubblicata

QANDA_form_question_already_exists_ttl

QANDA_form_question_already_exists_txt

avvocati 9200

avvocati

domande 18750

domande

Risposte 46050

Risposte