È valida la separazione pur avendo residenze diverse?
Inviata da Roberta Anselmi. 21 mag 2016
Sono divorziata da qualche anno. Ora ho un compagno separato legalmente, padre di un figlio disabile maggiorenne. Prima abitava da solo, successivamente è rientrato a casa loro a causa della malattia dell'ex moglie. È valida la separazione pur avendo residenze diverse?
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Salve Roberta,
Si la separazione è valida anche nel caso di residenze differenti.
Ci si può avvalere indifferentemente di uno o l’altro tribunale di residenza.
Non si può invece usare un altro tribunale a scelta, bisogna usare quello previsto dalla legge.
Avv. Anna Realmuto
Buongiorno Signora Anselmi.
L'art. 157 c.c. stabilisce che i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.
In altri termini, la separazione viene meno allorquando i coniugi, di comune accordo e con dichiarazione espressa o sulla base di elementi esteriori ed obiettivi, decidano di ripristinare la convivenza materiale e l'unione spirituale.
La riconciliazione dei coniugi avviene nel momento in cui si ripristina il consorzio familiare e si restaurata così la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Non sono, pertanto, sufficienti ritorni saltuari nella residenza comune, o rapporti sessuali avvenuti in tali occasioni, che non determinano una unione od una comunione idonee agli effetti del predetto articolo.
Nel caso del Suo compagno, se non vi è intenzione di riconciliarsi con la ex moglie e non è rinata la comunione materiale e spirituale, la separazione continua a sussistere, a prescindere dalle residenze diverse e dal rientro in casa del Suo compagno.
Distinti saluti
Buongiorno la separazione e' valida anche vivendo nello stesso immobile e si interrompe, ai fini del calcolo del termine per il divorzio solo con la ricostituzione del rapporto affettivo degli ex coniuge, cioè di quella comunione materiale e morale che sostanzia il matrimonio e che nel diritto romano veniva definita - molto efficacemente - affectio maritalis.
Buongiorno Roberta
Sì la separazione è valida anche nel caso di residenze diverse ma bisogna adire però il tribunale competente previsto dalla legge.
Distinti saluti
Avv.Giovanna Oriani