E possibile impugnare un avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate ?
Inviata da Alessandro. 14 ott 2019
Egregio Avvocato,
Ho ricevuto un avviso bonario dall’Agenzia delle Entrate dove, all’esito di un controllo automatizzato, vengo invitato al pagamento di una sanzione per l’impiego di un credito Irpef usato in compensazione per il pagamento di altri tributi.
Alle successive spiegazioni del contribuente, l’AdE ha replicato considerando il credito decaduto.
Nella comunicazione di irregolarità c’è scritto che si tratta di atto non impugnabile, per cui non è possibile presentare ricorso ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 546/92.
Questo significa che posso impugnare solo il rigetto delle successive spiegazioni che ho prodotto ?
Grazie.
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Buongiorno,
Faccia così: non impugni l'avviso bonario ( non sarebbe impugnabile come e' chiaramente scritto sull avviso stesso anche se di recente la Cassazione si è pronunciata diversamente), se come mi sembra di aver capito ha già chiesto chiarimenti entro il termine di 30 giorni, non le resta che attendere la notifica della cartella.
Ovviamente sempre se ritiene infondate le richieste dell Agenzia.
Saluti
Buongiorno, l'elenco contenuto nell'art. 19 comma 1 decreto legislativo 546 del 1992 si considera, dalla maggioranza della giurisprudenza, tassativo. Non le conviene impugnare l'avviso bonario, ma le cartelle successive, fermo restando le attività propedeutiche di reclamo e mediazione se l'importo è inferiore ai 50 mila euro
L'AE in alcune risoluzioni ha affermato che l'avviso bonario non è impugnabile, ma le segnalo che alcune recenti ordinanze della Cassazione si sono espresse in senso contrario, ritenendo che vi sia la facoltà per il cittadino di impugnare anche l'avviso bonario. Naturalmente in caso di impugnazione dell'avviso, stante l'orientamento espresso dall'Agenzia, vi è il rischio che la Commissione tributaria competente lo dichiari inammissibile.
Buongiorno,
L'avviso bonario non è impugnabile e se Lei non paga nei termini indicati o lo stesso non è revocato dall'Agenzia sulla base di quanto da Lei prodotto, potrà impugnare, secondo quanto ivi indicato, i successivi atti di recupero forzoso che lecsaranno notificati dall'Agenzia delle Entrate.