donazione e casa coniugale

Inviata da Alessio. 20 dic 2018 Donazioni

Buoansera
nel 2008 io e la mia ex convivente abbiamo comprato un appartamento . l'appartamento è cointestato ed è stato pagato con un mutuo cointestato (ancora attivo) e con dei versamenti di mio padre fatti direttamente alla cooperativa di circa 60000 euro. Il tribunale ha assegnato la casa familiare alla mia ex convienvete che ci abita con mio figlio di 7 anni e un nuovo compagno. Come faccio a dimostrare che i versamenti di mio padre sono stati fatti come donazione a me e non alla famiglia? (non siamo sposati)

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Il fatto che la casa sia stata assegnata alla compagna, non significa che Lei abbia perso il diritto di proprietà sull'immobile. La casa familiare viene assegnata al coniuge cui viene affidato il figlio minore, per garantire al figlio il mantenimento dell'ambiente in cui è nato e cresciuto. Dal cambio di abitazione il minore potrebbe subire dei traumi.
Ciò premesso, si capisce che la casa familiare venne acquistata anche con l'aiuto consistente del padre: presumo che Lei abbia tutte le pezze giustificative dei pagamenti fatti dal padre.
Già questa è una prova. Se la Sua compagna non volesse riconoscere l'aiuto del padre (ad esempio pretendesse da un futura vendita dell'immobile l'esatta metà), Lei può sempre opporsi, obiettando alla compagna un Suo diritto di credito. E' chiaro che la Sua compagna avrebbe un ingiusto arricchimento, circostanza che il nostro Codice Civile proibisce.
A Sua disposizione.
Avv. Giovanni Randon

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Buongiorno, innanzitutto deve precisarsi che la casa familiare viene sempre assegnata al genitore collocatario (genitore con il quale i figli vivono in modo prevalente) dei figli minorenni o maggiorenni conviventi. Ciò, a prescindere dal fatto che i genitori siano o meno sposati. La disciplina è uguale a quella del matrimonio o della separazione dei coniugi perchè i figli nati fuori dal matrimonio sono equiparati in tutto a quelli nati dal matrimonio.
Per quanto riguarda la comproprietà della casa, il comproprietario che vuole sciogliere la comunione del bene può proporre all'altro comproprietario di acquistare o vendere all'altro la quota di comproprietà, oppure di vendere l'intero immobile a terzi al fine di dividerne il ricavato dopo avere saldato il residuo mutuo.
Nel caso in cui i comproprietari non riuscissero a risolvere bonariamente la questione, chi di loro ne avesse maggiore interesse può rivolgersi al tribunale, con il patrocinio di un avvocato, al fine di richiedere la separazione giudiziale del bene. Il tribunale nominerà un CTU che stimerà il valore dell'immobile che sarà poi venduto ed il ricavato, detratte tutte le spese (processuali, di CTU e mutuo), sarà diviso tra i comproprietari secondo le rispettive quote di proprietà.
Per quanto riguarda il mutuo cointestato, entrambi i cointestatari sono coobbligati in solido al pagamento. Se paga uno solo di loro l'altro diviene debitore nei confronti di chi ha pagato per la quota di sua spettanza. In questo caso chi ha pagato può agire per recuperare il credito nei confronti dell'altro cointestatario..
Per dimostrare i pagamenti fatti da suo padre basta esibire le ricevute di pagamento effettuati in contanti alla cooperativa. Se tali pagamenti sono stati effettuati con assegni o bonifico è opportuno richiedere alla banca copia degli effetti e delle ricevute dei bonifici).
Il pagamento fatto da suo padre non può essere imputato a donazione ma ad un prestito nei confronti di entrambi i comproprietari dell'immobile., a meno che suo padre non abbia fatto una dichiarazione scritta con la quale ha attestato che il pagamento era
imputabile a donazione a favore di uno o di entrambi i comproprietari dell'immobile.
Se tale dichiarazione non è stata fatta, suo padre può chiedere ad entrambi i comproprietari dell'immobile la restituzione dell'importo prestato con apposita richiesta di pagamento e successivamente con azione giudiziale di recupero coattivo del credito.
La questione è semplice in punto di diritto ma un pò più complessa dal punto di vista pratico perchè occorre valutare la solvibilità del debitore, le azioni da svolgere, i tempi ed i costi necessari per giungere al risultato sperato.
In ogni caso, il creditore può sempre pignorare la quota di comproprietà dell'altro comproprietario.
Al fine di valutare la migliore soluzione applicabile al suo caso, le consiglio di rivolgersi ad un avvocato specializzato in materia.
Cordialmente.
Avv. Antonello Guido - Matrimonialista del Foro di Catania

Avv. Antonello GUIDO - MATRIMONIALISTA DIVORZISTA, DIRITTO DI FAMIGLIA Avvocato a Catania

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