Domiciliari per tentato omicidio

Inviata da Fausto Marini. 7 set 2015

Salve,
sono stato arrestato il 22/12/2014 con l'accusa di tentato omicidio. Dal 15 giugno 2015 sono ai domiciliari. Il 17 luglio ho patteggiato a 4 anni e 2 mesi. Sono definitivo dal 1 settembre, sarei quindi dovuto rientrare in carcere ma il mio avvocato ha impugnato la sentenza in cassazione, dicendomi che se questi risponderanno prima del 23 febbraio dovrò rientrare in carcere e scontare tutta la pena in galera: è vero? Se invece risponderanno prima potrò rimanere ai domiciliari: è vero?
In attesa di una Vostra Vi ringrazio anticipatamente.

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Dalla descrizione fornita escluso che le modalità dell'omicidio siano legate a contesti di criminalità organizzata. Pertanto non operano le limitazioni afferenti l'art. 4 bis Ordinamento penitenziario e Lei può, al ricorrere dei relativi presupposti, aspirare a ottenere una misura alternativa al carcere (cfr. detenzione domiciliare ovvero affidamento in prova ai servizi sociali).
Atteso il periodo sin qui scontato in custodia carceraria e arresti domiciliari, la pena residua da scontare, quando la sentenza definitiva sarà minore. Infatti, alla data del 23.02.16 Lei avrà scontato un anno e due mesi, che decurtati dagli anni 4 e mesi due della pena finale, comportano un residuo di anni 3 di pena, limite massimo per poter utilmente avanzare una richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali.
A tale pena residua Lei deve, inoltre, decurtare gli sconti derivanti dalla c.d. liberazione anticipata, ove il suo comportamento carcerario e/o in regime di arresti domiciliari sia stato immune da censure. Sconti che, alla data del 22.12.15, ammonteranno a gg. 90, per un residuo pena, al 23.02.16, di anni 2 e mesi 9 di reclusione.
A tal fine, in pendenza del giudizio davanti la Corte Suprema di Cassazione, sarebbe utile chiedere ed ottenere dal giudice di merito l'autorizzazione a recarsi al lavoro. L'esito positivo e la correlata attività lavorativa esercitata rappresentano una base proficua per richiedere la concessione, in via provvisoria, da parte del Magistrato di Sorveglianza del luogo di domicilio, dell'affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 comma 4 O.P. causa grave pregiudizio (cioè perdita del lavoro) derivante dall'eventuale prevenzione.
Qualora necessiti di ulteriori chiarimenti, ovvero di più analitica consulenza non esiti a contattarmi ai recapiti presenti sul portale.
Distinti saluti

Avv. Carlo Monaco

Avv. Carlo Monaco Avvocato a Cosenza

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Se è stato proposto ricorso per Cassazione la sentenza non è definitiva e dunque Lei attualmente si trova in stato di custodia cautelare e non di esecuzione di pena. Quanto ai tempi della pronuncia della Cassazione, essi possono al più incidere sulla durata della custodia cautelare, nel senso che se tale pronuncia dovesse intervenire oltre i limiti massimi stabiliti per legge, la custodia verrebbe meno e Lei sarebbe rimesso in libertà. Ritengo però, molto improbabile che una eventualità del genere possa verificarsi, in quanto - dato il titolo del reato e la fase del processo - il limite massimo è nel Suo caso ancora lontano.
Quanto, infine, alle modalità di esecuzione della pena definitiva (dopo che si sarà pronunciata la Cassazione), Lei già oggi è (almeno in astratto) nelle condizioni di poter beneficiare delle alternative previste dall'ordinamento alla detenzione in carcere (ossia della detenzione domiciliare o dell'affidamento in prova ai servizi).
Detto questo, ogni ulteriore valutazione andrà ovviamente fatta in concreto.
Cordialmente

Studio Legale Ercoli

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Gent.le Sig. Marini,
la questione così come da lei esposta stona e presenta alcuni profili non proprio corretti.
Innanzitutto, se ha presentato ricorso per cassazione, la sentenza non è ancora definitiva. Diventa tale a seguito della pronuncia della Suprema Corte, a meno che la stessa non rinvii. Una volta che le sentenza sia divenuta irrevocabile inizia la fase dell'esecuzione della pena e, a quel punto, può essere richiesta una misura alternativa alla detenzione in carcere.
Comprendo perché lei fa riferimento alla data del 23 febbraio, ma ciò non ha più senso in quanto il limite per poter chiedere la misura dell'affidamento in prova è stato innalzato a 4 anni e lei ci rientrerebbe (prima era di 3 anni). Ovviamente, occorrono anche altri presupposti, quale ad es. un'attività lavorativa.
Distinti saluti

Avv. Redjan Sako

Avv. Redjan Sako Avvocato a Firenze

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Gentile Sign. Marini,
se il suo legale ha impugnato la sentenza della Corte di appello in cassazione bisognerà attendere l'esito di quest'ultima. In ogni modo se la pena residua è inferiore a 4 anni vi è la possibilità di accedere all'applicazione di misure alternative alla detenzione in carcere da chiedere al tribunale di sorveglianza. Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e assistenza. Cordiali saluti
Avv. Francesca di Nardo

Studio penale Di Nardo Avvocato a Roma

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