Domanda su reato continuato e principio di assorbimento.
Sono imputato in rito ordinario ex art 612bis (stalking) del 2015 sino al 2017 nel quale ho violato ogni misura cautelare impostami comportandone il progressivo aggravamento (divieto di comunicazione, di avvicinamento, obbligo di dimora, arresti domiciliari) fino alla detenzione in carcere (marzo 17) e denuncia a piede libero per evasione
(evasione consumata nel recarmi all'ufficio postale il tempo di spedire l'ultima lettera alla parte offesa, insomma strumentale al reato per cui si stava procedendo, strettamente connessa, e integrantene le condotte.)
Stono stato condannato per il 612bis a 18 mesi in primo grado (maggio 17), e pena confermata in appello (dicembre 17), ora ricorrente in cassazione in attesa di fissazione.
Per competenza territoriale i reati sono gestiti da due procure diverse.
Con il riesame intanto ho riottenuto i domiciliari, e a settembre (luglio con un semestre di liberazione anticipata) la pena di questo 612 bis finisce.
C'è qualche modo/speranza, all'attuale stato del procedimento, per poter fare assorbire il reato di evasione (già arrivata la conclusione indagini, rinviato a giudizio e da fissare udienza) nel "reato piu' grave" ovvero lo stalking per il quale sono già condannato?
E come si dovrebbe fare per richiamare tale norma allo stato attuale dei gradi di giudizio?
Grazie