divieto chiusura terrazzo?

Inviata da Martina. 16 mar 2017 Diritto condominiale

Buongiorno,
ho installato nel mio terrazzo una tenda in plastica (tipo tapparella, ma trasparente) che, solo qualora abbassata, chiude la mia piccola terrazza proteggendola da vento e pioggia.
Preciso che la tenda è trasparente, fatta eccezione per un piccolo bordo esterno che perà è in tinta con la facciata dell'edificio.
l'amministratore di condominio mi intima di rimuoverla in quanto il regolamento stabilisce che "è vietato eseguire lavori ed opere che possano alterare in qualsiasi modo l'estetica e la simmetria esterna degli edifici".
Ma regolamento può davvero essere così rigido da impedirmi di montare un piccola tenda in plastica? chi decide se vi è alterazione della estetica?
Vi ringrazio per i consigli che potrete darmi.
Saluti

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Gentile Martina,
non avendo visto i luoghi è difficile dire se la stessa possa costituire un'alterazione estetica della facciata e/o una violazione del decoro del condominio, certo è che se tutti i condomini si mettessero a installare tende e tendoni di colore, foggia e tipologia diversa la facciata diverrebbe un collage. Quindi, casomai, concordi con l'amministratore la tipologia e colore della tenda che andrebbe montara in modo che sia in linea con quelle già esistenti (se esistenti). In ultima istanza è il Giudice che decide se vi è alterazione dell'estetica, ma dubito fortemente che il condominio agisca per una tenda, casomai l'amministratore potrebbe decidere di irrogarLe una sanzione pecuniaria per violazione del regolamento di condominio.
Cordiali saluti,
Avv. Andrea Simoncelli (Bergamo)

Studio Legale Avv. Simoncelli Avvocato a Seriate

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Gent.le Sig.ra Martina,
prima di installare una tenda da sole avrebbe dovuto consultare il regolamento di condominio al fine di attenersi alle regole da questo stabilite.
Occorrerebbe verificare la natura del regolamento condominiale: se di natura contrattuale bisogna dimenticare eventuali modifiche all'edificio; leggermente diversa la situazione per il regolamento assembleare (articolo 1138 Cc): in questo caso il divieto può essere limitato a evitare l'alterazione, in senso peggiorativo, dell'estetica dell'edificio. In sostanza si può vietare ciò che è considerabile alla stregua di un uso illecito della cosa comune o comunque sottoporre l'intervento individuale ad autorizzazione assembleare. Si tratta di una limitazione molto più incerta rispetto alla prima e che, comunque, lascia ampi spazi di manovra. Se quest'ultimo fosse il suo caso potrebbe cercare di ottenere l'assenso dell'assemblea condominiale.
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.
avv. Laura Fagotto

Anonimo-165056 Avvocato a Pordenone

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Dal tenore della rappresentazione - circa l'installazione effettuata - risulta dificile configurare pregiudizi e nocumenti piuttosto rilevanti.
Sarebbe il caso - preliminarmente a rimozioni spontanee od altro - di verificare se l'Amministratore è stato altrettanto solerte nel Condominio a censuare altre " difformità " di eguale natura o similari; ciò per una corretta trattazione sistematica.
L'occasione mi è gradita per salutare distintamente
Avv.Felice Bruni - Catanzaro

Avv. Felice Bruni Avvocato a Catanzaro

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