Diritto di prelazione sull'acquisto: come funziona?

Inviata da Martino. 20 mar 2015

Dopo la visita di un terreno agricolo con immobile tramite agenzia immobiliare, io e mia moglie abbiamo accettato la richiesta del proprietario versando un assegno valido come acconto sull'acquisto (10% dell'intera somma). Se il proprietario non accetta ci devrebbe restituire l'assegno, più rimborso. Ieri ci chiama l'agente immobiliare il quale ci informa che il vicino di casa ha vantato il diritto di prelazione sull'acquisto dello stesso. Davvero quest'ultimo ha voce in capitolo, nonostante l'assegno ormai da noi emesso per bloccare il terreno?

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Occorre naturalmente verificare se la prelazione avanzata dal vicino sia effettiva e legittima. Da quale fonte trarrebbe origine tale diritto di prelazione (che consiste nell'obbligo del proprietario di formulare prima rituale offerta al vicino, a parità di condizioni che verrebbero ad applicarsi alla Vs. compravendita). Rimango a disposizione per una consulenza approfondita e per assistenza. Cordiali Saluti. Avv. Riccardo Galli

Avv. Riccardo Galli Avvocato a Piacenza

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La legge agraria prevede il diritto di prelazione in favore del confinante coltivatore diretto, cui deve essere comunicata con raccomandata l'intenzione di vendere a un determinato prezzo. Solo nel caso in cui non viene esercitato è possibile venderlo ad altri. Certo lei ha diritto di avere rimborsata la somma versata, ovvero il doppio se versata a titolo di caparra, per colpa del venditore. Occorre verificare il contratto, ed in ogni caso valutare il possibile risarcimento
Resto a disposizione

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Bisogna vedere se il terreno è ad uso agricolo oppure residenziale/abitativo. Da questo discende la natura della casa. Se questa è una abitazione il terreno che la circonda è un cortile e quindi non è soggetto ad alcun diritto di prelazione del vicino. Questi ha il diritto di prelazione solo se il terreno è agricolo e la casa è destinata ad abitazione e al servizio del terreno e solo se il confinante è proprietario e coltivatore diretto del terreno che attualmente detiene. Inoltre non deve avere venduto nel biennio precedente altri terreni agricoli

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Gentilissimo sig. Martino,
la legislazione agraria prevede che i fondi agricoli siano gravati dal diritto di prelazione (precedenza sull'acquisto a parità di condizioni) in favore del COLTIVATORE DIRETTO o della società di COLTIVATORI DIRETTI che conduca già in fitto il fondo in vendita o che sia proprietario di un fondo confinante con esso. Potrebbe, poi, esserci anche la concessione volontaria del diritto di prelazione: in questo caso, però, era obbligo del proprietario metterLa conoscenza dell'esistenza di tale rapporto.
In ogni caso, quando esiste un diritto di prelazione, il proprietario venditore deve comunicare formalmente al titolare di quel diritto TUTTE le condizioni di vendita concordate con il potenziale acquirente "estraneo", affinché quel titolare possa valutare la convenienza dell'esercizio del proprio dititto di prelazione.
Ritengo opportuno, nel Suo caso, rivolgersi ad un legale di fiducia al fine di verificare, alla luce di ciò che Lei ha firmato e di quanto risulta all'Agenzia del Territorio, la legittimità del comportamento di quel proprietario vendiitore che, quanto meno, dovrà restituirLe l'intera caparra versata, se non il suo doppio.
Rimango a Sua disposizione per ogni ulteriore occorrenza e necessità in merito.
Cordialmente
avv. Livio T. Operamolla

Avv. Livio Teseo Operamolla Avvocato a Margherita di Savoia

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