Diritto di abitazione: estinzione problematica - chiarimento.
Inviata da Anna Rita. 27 apr 2016
Salve,
alla mia domanda:
Sono proprietaria del 100% di un appartamento cui grava, da circa una decina di anni, un "diritto di abitazione", concesso a mezzo atto notarile a favore dei miei genitori.
Venuta a mancare mia madre, l'anzidetto diritto è rimasto solo in capo a mio padre, che, seppur ad una età molto avanzata, ha deciso di sposarsi con la sua badante che, tra l'altro, è madre di un bimbo di tre anni.
A morte di mio padre, la sua nuova moglie, potrebbe creare ostacoli opponendosi alla naturale acquisizione del mio appartamento?
In altre parole, la vedova potrebbe vantare un diritto di abitazione, considerando che ha eletto la propria residenza, presso il mio appartamento, con il suo bambino?
Le gentili risposte ottenute sono chiarissime, oltre che professionali, però , ahimè, ho posto male la mia domanda giacché intendevo chiedere:
Considerando che " la badante", già mamma di un bimbo di tre anni, diventerà moglie di mio padre, potrà comunque rendermi difficoltoso, (visto la presenza del bimbo), la ripresa del possesso dell'appartamento?
Nel caso non voglia lasciare l'immobile spontaneamente, come mi consigliate di comportarmi?
Grazie mille.
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Gentile signora,
ai sensi dell’art. 1024 c.c. il diritto di abitazione è un diritto reale personale ed intrasmissibile. Il diritto di abitazione si estinguerà con il decesso di suo padre.
Cordialmente,
Gentilissima Anna Rita,
se, come mi pare, il figlio non è di Suo padre, la futura moglie non potrà vantare alcun diritto sull'immobile.
Naturalmente se, al passaggio a miglior vita di Sua padre, la di lui futura moglie non vorrà rilasciare spontaneamente l'immobile, dovrà agire giudizialmente; se sussisteranno i presupposti potrà richiedere un provvedimento d'urgenza ex art.700.
A mio avviso sarebbe opportuno sottoporre alla futura moglie di Suo padre la firma di un contratto di c.d comodato con la previsione di un termine breve rinnovabile tacitamente, nonché con la contemplazione, per esempio, di una condizione risolutiva del predetto contratto (ndr risoluzione del contratto di comodato alla morte di Suo padre).
A Sua disposizione per assistenza.
Cordialmente
Gentile Signora Anna Rita,
il diritto di abitazione è, per sua natura, un diritto temporaneo, e pertanto la morte del beneficiario ne segna l'estinzione, nonostante la legge prenda in considerazione, quanto al suo esercizio, i bisogni dei familiari. Tale diritto, quindi, non può trasmettersi in via ereditaria.
In merito al diritto del coniuge superstite di continuare ad abitare nella casa coniugale, è necessario che l'abitazione coniugale appartenga al coniuge defunto.
La nuova moglie di Suo padre, alla scomparsa di quest'ultimo non acquisirà quindi alcun diritto di abitazione, e ciò indipendentemente dalla circostanza che sia madre di un minore.
Conseguentemente, alla scomparsa di Suo padre Lei potrà pretendere il rilascio dell'immobile.
Se la nuova moglie di Suo padre non acconsentirà a rilasciare spontaneamente l'immobile, Lei dovrà attivare un procedimento giudiziario di rilascio per occupazione senza titolo, affrontando tutte le lungaggini e difficoltà connesse a questo tipo di azione.
Cordiali saluti.
Avv. Lucilla Navarra
Salve Anna Rita,
L'art. 1023 c.c. precisa che hanno diritto di godere del diritto di abitazione anche i figli nati dopo l'inizio del diritto stesso. Si comprendono tutte le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi.
Il codice all'art. 540 c.c. stabilisce che il diritto di abitazione permane al coniuge del defunto, al fine di evitargli un danno psicologico o morale che potrebbe nascere dall'estromissione dalla propria abitazione.
Relativamente all'evento delle nuove nozze del coniuge del defunto, la giurisprudenza aveva precedentemente interpretato tale evento come causa estintiva del diritto di abitazione.
L'orientamento più recente, però, permette al contrario la continuazione di tale diritto anche nel caso in cui vengano contratte nuove nozze.
Buongiorno AnnaRita,
Il diritto di abitazione non può essere autonomamente vanduto né ceduto. Alla morte di suo padre la casa diventerà interamente di sua proprietà e la badante, senza titolo, dovrebbe rilasciarla o volontariamente o con un'azione legale. L'unico problema che potrebbe sorgere nel giudizio di rilascio è quello della casa coniugale: sposandosi e stabilendo lì la casa familiare la badante potrebbe sostenere di aver diritto a rimanere dentro casa.
Cordiali saluti. Avv. Maria Croce
La risposta è sempre la stessa. Il diritto di abitazione è solo di Suo padre, pertanto alla Sua morte la badante rimarrà senza alcun titolo e pertanto dovrà lasciare l'immobile (volontariamente o con l'uso della forza pubblica).
Gentile signora Anna Rita,
quando si verificherà la condizione da lei posta divrà affidarsi ad un avvocato per procedere con la procedura per occupazione sine titolo (senza alcun diritto) della casa.
Cordiali saluti