Volevo chiedervi se un dipendente della pubblica istruzione( supplente con contratto a termine) può vaidamente dimettersi senza preavviso con semplice messaggio inviato a mezzo pec o viceversa è tassativa la procedura telematica a pena di nullità.
In caso positivo se permane in capo al dipendente il diritto di revoca delle dimissione entro i 7 giorni anche in relazione alla mancanza del preavviso.
In ultima informazione in caso di esercizio del diritto di revoca nel termine consentito se il silenzio del datore di lavoro sulla richiesta di revoca da intendersi come silenzio assenso o silenzio rigetto.
Grazie per la disponibilita'.
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Il docente può scegliere tra due opzioni:
Salve, l'iter di dimissioni per un docente sono i seguenti:
1. inviare il modulo di dimissioni tramite il sito del Ministero del Lavoro tramite il Pin INPS dispositivo;
2. rivolgersi ad un professionista abilitato che lo faccia in sua vece.
A disposizione per chiarimenti. Cordiali Saluti
Buongiorno,
gli insegnanti, sia di ruolo che supplenti, come tutti i dipendenti pubblici non devono inviare le dimissioni telematiche, ma devono semplicemente presentare la lettera di dimissioni tramite a/r o via pec.
Con la stessa procedura (a/r o pec) è possibile effettuare la revoca delle dimissioni entro 7 gg.
Il silenzio del datore di lavoro è da considerarsi come silenzio - assenso.
Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente.
Avv. Fabio Casaburo