Diritti di padre

Inviata da Massimo. 1 mar 2016 Separazione

Dopo una lunga causa di separazione ho visto riconosciute le mie ragioni e la mia ex moglie è stata ritenuta responsabile della cessazione del matrimonio con relativi addebiti e conseguenze giuridiche.
Dalla data di separazione in poi, comunque, ho avuto enormi problemi relazionali con i figli (allora minorenni) che continuano tutt'oggi, al punto che nessuno dei due vuole avere alcun tipo di rapporto con me.
Nonostante tutto continuo a versare un assegno di mantenimento mensile di circa 450 € al figlio più piccolo, oggi architetto trentacinquenne ma ancora (a suo dire) disoccupato. La situazione è tale per cui i miei diritti di padre sono stati e continuano ad essere calpestati dalla stessa legge in vigore nonché dalla magistratura. Di fatto io sono ridotto a livello di bancomat.
Non posso intervenire in alcun modo nell'educazione di mio figlio né forzarlo a cercarsi un lavoro, neppure riducendogli la "paghetta" mensile. Qualcuno ha una soluzione da propormi?
Grazie

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Egregio Sig. Massimo,
ho preso visione della Sua problematica. È vero che la normativa italiana prevede che il padre debba mantenere il figlio, anche se maggiorenne, se non è economicamente indipendente, ma con dei precisi limiti (ad esempio per 2 anni dopo aver terminato gli studi). Nel suo caso il figlio mi sembra davvero troppo…grande per essere mantenuto In tal caso potrebbe provvedere a richiedere una modifica delle condizioni di separazione od il divorzio se non è stato ancora richiesto (anche Il divorzio potrebbe essere la sede per rivedere il mantenimento al figlio).
Cordiali saluti.
Avv. L. Arreghini

Avv. Laura Arreghini Avvocato a Arcore

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È vero che l'onere di contribuzione in favore dei figli permane fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del beneficiario ma raggiunta una certa età (le sentenze si attestano intorno ai 30 anni) tale obbligo dovrebbe cessare perché suo figlio ha le capacità e gli strumenti per rendersi autonomo.
Quindi se le decisioni giudiziali di cui parla prevedono tale contributo può proporre richiesta di modifica al tribunale competente.
Sul diritto di visita purtroppo non ci sono poche tutele specie se ora i figli sono maggiorenni.
Saluti

Avv. Maria Croce

Anonimo-158074 Avvocato a Pescara

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Buonasera Sig. Massimo,
concordo con la Collega che mi ha preceduto. Aggiungo soltanto che, seppur vero che il mantenimento debba essere corrisposto sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, anche se sia frattanto sopraggiunta la maggiore età, lo stato di non autosufficienza economica NON deve in alcun modo ricondursi a colpa/inerzia del soggetto beneficiato. Laddove quindi, non solo le condizioni Sue personali siano economicamente mutate, ma anche quelle del figlio siano (in realtà) approdate all'indipendenza e/o comunque stabilizzatesi per sostanziale inerzia del figlio medesimo, sarà possibile agire con ricorso volto a chiedere quantomeno la diminuzione dell'importo dell'assegno.
Con i migliori saluti
Avv. Riccardo Galli

Avv. Riccardo Galli Avvocato a Piacenza

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Buongiorno Signor Massimo.
Purtroppo accade sempre più spesso che i padri, dopo la separazione personale tra i coniugi, si ritrovino in serie difficoltà relazionali ed economiche.
La Legge onera entrambi i genitori a contribuire al mantenimento della prole e colui che non abita con il proprio figlio deve versare la somma pattuita dal Tribunale all'altro genitore oppure al figlio (se maggiorenne) fino a quando il medesimo non sia divenuto economicamente autosufficiente.
Pertanto, fino a quando Suo figlio architetto trentacinquenne non raggiungerà l'indipendenza economica, Lei dovrà versare la somma mensile stabilita.
Ciò a meno che la Sua situazione economico-finanziaria sia mutata dal momento della pronuncia: se così fosse potrebbe agire in giudizio chiedendo una modifica del provvedimento.
Distinti saluti.
Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba

Anonimo-155490 Avvocato a Brescia

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