Diniego permesso porto d'armi per uso sportivo

Inviata da GIUSEPPE. 1 feb 2016

Salve,
volevo sapere se fosse possibile poter presentare ricorso per un diniego di porto d'armi ad uso sportivo.
Premetto che ho ricevuto un preavviso di diniego del suddetto permesso per le seguenti motivazioni:
- frequentazione di persone presumibilmente ''pregiudicate , o con precedenti'',
- denuncia ricevuta in data 2011 per possesso di armi atte ad offendere (mazza da baseball e coltellino)
Premettendo questo:
- io sono stato assolto per la denuncia dal giudice motivando di non ritenere opportuno a procedere per la tenuità del fatto commesso e per il mio portamento '' da brava persona'';
- per quanto riguarda il fatto delle frequentazioni di persone pregiudicate, vivo nel meridione dove purtroppo molte persone hanno avuto alcuni piccoli precedenti (ma detto ciò nessuno delle persone che frequento ha mai avuto un procedimento penale nei suoi confronti, o è mai stato condannato)
Dopo aver espletato le mie considerazioni, credete che io abbia possibilità di poter vincere il ricorso onde evitare di buttare inutilmente tempo e denaro?
Ringrazio in anticipo....cordiali saluti

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Buongiorno,
generalmente contro tale tipo di diniego è possibile presentare ricorso al TAR e spesso tali ricorsi vengono motivati contestando all’”Amministrazione” una carenza dell’istruttoria e/o di motivazione; infatti la maggior parte dei dinieghi espressi in questi casi riguardano reati per i quali i procedimenti sono stati archiviati o perché vi è stata remissione di querela con conseguente estinzione del reato.
Allo stesso tempo occorre dire che il Consiglio di Stato tende ad enfatizzare l’ampia discrezionalità concessa, in questo campo, all’Autorità di Pubblica Sicurezza giustificandola con il prevalete scopo della tutela dell’ordine pubblico. Invero tale linea giurisprudenziale tende a riconoscere il potere di diniego o revoca di licenza in qualsiasi caso in cui il soggetto sia “inaffidabile”. Ciò anche se non vi sono reali precedenti penali o nel caso di “condanne non condanne” come il caso di un patteggiamento che è paragonato ad una condanna solo per gli effetti ma che sostanzialmente è un’accettazione della pena e non un accertamento di responsabilità (mancando il contraddittorio). Sostanzialmente si tende a dire che l’Autorità può prendere in considerazione anche fatti personali non penalmente rilevanti.
Per tale motivo sarebbe opportuno che si rivolgesse ad un legale al quale sottoporre ogni dettaglio della sua vicenda personale in modo che lo stesso possa dirLe se vi è un margine per vincere un ricorso o meno.
Controlli sul preavviso di diniego quali sono i termini per eventuali memorie o ricorsi in modo da valutare in tempo la situazione affinché il provvedimento non diventi definitivo.
Cordiali saluti
Avv. Stefania Einaudi

Avv. Stefania Einaudi Avvocato a Cuneo

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Essendo un preavviso di diniego, porti documentazione a sostegno della Sua buona fede in Questura, in modo che l'Amministrazione possa magari modificare la valutazione e non emettere un provvedimento di diniego, impugnabile al TAR per motivi di legittimità.
Cordiali saluti,
Antonella Lopopolo

Studio Legale Avv. Antonella Lopopolo Avvocato a Milano

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Gentilissimo signor Giuseppe,
certamente condivido le risposte autorevoli offerte dai miei colleghi. Vorrei che precisasse se Lei abbia soltanto ricevuto il preavviso di diniego ovvero un vero e proprio provvedimento di diniego da parte della Questura. Solo in quest'ultimo caso si potrebbe adire il Tar. Verso il preavviso di diniego ex art.10 Bis L.241/90 Lei avrà facoltà di portare documentazione e argomentazioni a sostegno della Sua istanza.
A disposizione
Saluti cordiali

Avv. Antonio Cesarini

Avv. Antonio Cesarini Avvocato a Bergamo

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Gentile Giuseppe,
Sicuramente può impugnare il diniego ricevuto attraverso il ricorso al tar competente.
Dovrà dimostrare con ogni mezzo che non vi è stata una adeguata istruttoria relativamente al giudizio di pericolosità nei suoi riguardi e che invece lei è una persona rispettabile. Le ricordo che il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 1270 dell’11 marzo 2015, cit, Sez. III, n. 5398 del 14 ottobre 2014 al ha stabilito che, per giurisprudenza pacifica, l'autorizzazione alla detenzione ed al porto d'armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell'ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza.
La valutazione che compie l'Autorità di Pubblica Sicurezza in materia è caratterizzata, dunque, da ampia discrezionalità con lo scopo di prevenire, l’abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili.
Pertanto questo giudizio di "non affidabilità" è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a "buona condotta".
Avv. Marina Ligrani

Avv. Matrimonialista MARINA LIGRANI Avvocato a Potenza

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