Diffamazione reiterata

Inviata da Rosa. 8 feb 2018 Diffida

Buongiorno, chiedo lumi agli avvocati circa il reato di diffamazione. Ho denunciato un anno fa due persone per diffamazione, portando in querela due testimoni. Non mi è chiara una cosa, durante l'udienza sono stato chiamato come testimone di me stesso, e in quel frangente mi è sembrato di capire che la diffamazione decade se gli imputati non hanno diffamato di fronte a più di una persona. Nel mio specifico caso la diffamazione è stata capillare, e manifestata in diverse occasioni con diverse persone, questo non è sufficiente? Grazie

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a diffamazione è un reato previsto e punito dall'art. 595 c.p. e che consiste nell'offesa all'altrui reputazione fatta comunicando con più persone.
Ai fini della configurabilità del reato di diffamazione è necessario che la persona offesa non sia presente o, almeno, che non sia stata in grado di percepire l'offesa;
quindi se lei è stato sentito e ha dichiarato di aver sentito l'imputato che lo diffamava , questa persona verrà assolta. Se invece lei ha dichiarato che altre persone l'hanno informata della diffamazione perpetrata dall'imputato e i testimoni lo confermano verrà condannato

Studio Legale Associato Dari Bartolini Avvocato a Piombino

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Gentile Sig.ra Rosa,
Il reato di diffamazione si configura quando l'offesa rivolta ad un soggetto (P.O. o soggetto passivo), non vine recepita direttamente da questi, ma indirettamente.
Nel senso che l'offesa viene recepita da almeno due o più persone e da quest'ultime viene comunicata al soggetto offeso.
Inoltre, bisogna valutare il contesto storico in cui la frase viene profferita, affinchè possa essere considerata offensiva, oltre alle modalità con cui viene profferita.
Cordialità.
Avv. Giuseppe Aiello.

Studio Aiello & Partner Avvocato a Sala Consilina

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Gentile sig.ra Rosa,
Lei è stata giustamente citata come testimone, in quanto persona offesa querelante. E' corretta la risposta della Collega Ligrani. La diffamazione sussiste anche se non si parla in pubblico ma con più soggetti, in uno o più momenti temporali. Se la diffamazione è compiuta con la stampa o in atti pubblici o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità è una diffamazione aggravata penalmente perseguibile. In caso diverso la diffamazaione non costituisce più reato ma un illecito che costituisce illecito civile con la condanna consegue altresì la condanna al risarcimento del danno ed ad una sanzione pecuniaria in favore dello Stato
Cordialmente
Avv. Alfredo Guarino
Napoli

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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Gentile Rosa,
La diffamazione avviene quando chiunque comunicando con più persone offende la reputazione di qualcuno assente.
Il requisito della comunicazione tra più persone si considera integrato anche qualora questa avvenga in tempi diversi.
La diffusione di un messaggio diffamatorio su una bacheca Facebook rappresenta diffamazione aggravata.
AVV Marina Ligrani

Avv. Matrimonialista MARINA LIGRANI Avvocato a Potenza

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