Per ottenere la borsa di studio io e mia madre abbiamo mentito con la dichiarazione dei redditi dell'anno passato...risultavamo oltre il tetto massimo solo perché mio fratello, che in realtà non vive più con noi, ha ancora la residenza qui...stessa cosa per mio padre, che se n'è andato da poco, abbandonandoci totalmente...insomma, la situazione è un po' complicata...e non abbiamo inserito né il reddito di mio fratello né quello di mio padre, altrimenti non avrei avuto diritto di andare all'Università. Cosa mi succederà? C'è una soluzione per risolvere tutto questo vista la situazione nella quale versiamo io e mia madre?
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Non mi è chiarissimo in quale stato del problema ci si trovi, ossia se la questione sia già emersa e qualcuno vi abbia già contestato qualcosa.
Ad ogni buon conto dichiarare il falso in una atto avente valore probatorio e destinato a confluire in un procedimento amministrativo finalizzato a sfociare nell’erogazione di qualche tipologia di beneficio economico pubblico, può certamente integrare alcune fattispecie criminose, concorrenti o alternative a seconda di alcune variabili, quali quella prevista e punita dal combinato disposto degli artt. 48 c.p. (Errore determinato dall’altrui inganno) e 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), ossia il c.d. “falso ideologico per induzione”; ovvero, in alternativa, il reato previsto e punito dall’art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico); o ancora quello previsto e punito dall’art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).
In chiave difensiva, tuttavia, si deve considerare che il diritto penale ha natura “sostanzialistica”, cosicché, al di là delle conseguenze che potrebbero derivare sul piano amministrativo dall’emersione della dichiarazione formalmente non conforme al vero, potrebbe essere, comunque, possibile opporre, sul versante penale, il fatto che il reddito dichiarato ai fine dell’ottenimento della borsa di studio, è quello effettivamente prodotto dal nucleo famigliare concretamente in essere, ossia escludendo quello dei componenti della famiglia non più facenti parte del nucleo famigliare originario, che, in effetti, non esiste più.
Naturalmente la questione potrebbe anche, in concreto, non essere sistemabile semplicemente in questa forma; e, in ogni caso, si renderà necessario un accurato approfondito, fattuale e giuridico, se e quando verranno mosse delle specifiche contestazioni.